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Per poter rendere più efficace l’azione dell’E.N.P.A.L.S.
relativa al contrasto dell’evasione, del recupero contributivo e della
vigilanza sui comportamenti delle imprese operanti nei settori dello spettacolo
e dello sport, in data 10 ottobre 2000 è stata sottoscritta una
Convenzione tra l’E.N.P.A.L.S. e la S.I.A.E. che prevede la possibilità
di svolgere a partire dal 1° giugno 2001 presso gli uffici S.I.A.E.:
- immatricolazione
delle imprese, delle attività e dei lavoratori occupati che esercitano
per la prima volta attività di spettacolo ( Modd. 032/U e 048
);
- presentazione
delle denunce contributive mensili ( Mod. 031/R );
- variazione
o cessazione di attività ( Mod. 032/U );
- richiesta
di Certificato di Agibilità ( Mod. 032/U ); ecc..
In applicazione della citata convenzione ed in conformità
delle previsioni di legge, il personale degli uffici S.I.A.E. è
altresì abilitato ad effettuare, presso i luoghi di svolgimento
delle attività, l’acquisizione dei dati e delle informazioni utili
all’accertamento ed alla riscossione dei contributi
( legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 419 ).
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L’art. 79 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ( Legge finanziaria 2001
) nel prevedere la possibilità di un miglioramento organizzativo
ed operativo dell’E.N.P.A.L.S. rispetto al recupero del lavoro sommerso
anche in riferimento alla convenzione sottoscritta con la S.I.A.E. dà
a quest’ultima la facoltà di raccogliere e verificare in sede di
controllo dichiarazioni e documentazioni riferite al relativo rapporto
di lavoro.
Ai sensi dell’art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947,
n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive
integrazioni, nonché ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366
e 23 marzo 1981, n. 91, sono obbligatoriamente tenuti all’iscrizione E.N.P.A.L.S.
i lavoratori, di qualsiasi nazionalità, appartenenti alle seguenti
categorie:
- Artisti
lirici;
- Attori
di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti
di musica leggera, presentatori e disc-jockey;
- Attori
e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- Registi
e sceneggiatori teatrali, cinematografici e televisivi, aiuto registi,
dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
- Organizzatori
generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica,
cassieri, segretari di edizioni;
- Direttori
di scena e di doppiaggio;
- Direttori
d’orchestra e sostituti;
- Concertisti
e professori d’orchestra,
orchestrali e bandisti;
- Coristi,
ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni
di moda;
- Ecc..
(Nota: queste informazioni sono riportate
sul volantino in distribuzione
nelle agenzie SIAE a giugno)
Fatta
questa debita enunciazione, vediamo ora di scendere nel pratico analizzando
le due casistiche più ricorrenti:
- Ingaggio
di lavoratori ( complessi musicali, cori, bande musicali, ecc. ) già
in possesso del Certificato di Agibilità;
- Ingaggio
di lavoratori non ancora in possesso del Certificato di Agibilità.
Prima
di passare all’esposizione delle casistiche citate, è importante
sottolineare che il Certificato di Agibilità è previsto
a tutela del lavoratore e non dell’impresa.
- Ingaggio
di lavoratori già in possesso del Certificato di Agibilità:
Al momento della stipula del contratto con il lavoratore è indispensabile
farsi consegnare copia del Certificato di Agibilità, che dovrà
essere esibito agli uffici S.I.A.E. nella circostanza dell’effettuazione
di inizio attività ( permesso S.I.A.E. ). Il lavoratore dovrà
avere sempre con se detto Certificato e dovrà esibirlo in caso
di controllo da parte dei funzionari preposti.
- Ingaggio
di lavoratori non ancora in possesso del Certificato di Agibilità
( ovvero denuncia iniziale ):
Occorre subito premettere che la denuncia iniziale deve avvenire entro
e non oltre il 5° giorno dalla firma del contratto con il lavoratore.
L’Impresa di gestione ( nel nostro caso la Pro Loco organizzatrice )
deve effettuare
la domanda di immatricolazione (
Mod. 032/U ), inoltre per ogni lavoratore
non immatricolato; deve essere compilata
la richiesta di iscrizione ( Mod. 048 ) corredata dei seguenti
documenti: tagliando di iscrizione dell’ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo, fotocopia del documento d’identità,
fotocopia del codice fiscale, contratto d’ingaggio – busta paga – lettera
di assunzione – ecc.; 3- infine il Mod. 032/U deve essere consegnato
in duplice copia all’ufficio S.I.A.E. con
allegata copia dell’atto costitutivo e dello Statuto
della Pro Loco; la S.I.A.E. rilascia a questo punto il libretto
di iscrizione E.N.P.A.L.S. all’impresa (nel nostro caso la Pro Loco
organizzatrice ) che dovrà provvedere alla consegna verso i singoli
lavoratori. Da parte della S.I.A.E. può essere richiesto all’atto
dell’immatricolazione il deposito cauzionale che verrà restituito
al momento della cessazione dell’attività.
- Aliquote
contributive in vigore nell’anno 2001 per i lavoratori dello spettacolo:
32,70% del compenso, di cui l’8,89%
a carico del lavoratore ed il 23,81% a carico dell’impresa di
gestione (nel nostro caso la Pro Loco organizzatrice ). I versamenti
mensili devono essere versati entro il giorno
16 del mese successivo a quello di competenza utilizzando esclusivamente
il modulo F24 con le seguenti causali:
codice Ente 0001 – codice Contributi Correnti
Lavoratori Spettacoli CCLS – codice Recupero Contributi lavoratori Spettacolo
RCLS. Entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello
di competenza deve essere consegnato a mano od inviato per posta alla
competente Sede Periferica dell’E.N.P.A.L.S. il modulo 031/R
, mentre il modulo 031/CM – di denuncia
trimestrale delle retribuzioni soggette a contribuzione e delle trattenute
a carico dei lavoratori pensionati, deve essere spedito o consegnato
a mano, entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo al trimestre
cui si riferisce la denuncia, alla Sede Periferica E.N.P.A.L.S. competente
per il territorio.
- Certificato
di Agibilità -
E' opportuno verificare sempre l'esistenza del certifico di agibilità,
chiedendone o facendone una fotocopia da portare alla SIAE al momento
di dichiarare l'attività, senza attendere la fine della manifestazione,
per scoprire magari che il certificato di agibilità era solo
"verbale".
Commissione
Paritetica SIAE - U.N.P.L.I.
Mario
Barone
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