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| Legge
Regionale n 42 del 09/12/2002 (Boll. n 32 del 18/12/2002, parte Prima , SEZIONE I ) Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all`articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita`: riordino dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari integrati). |
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - (Finalita` e oggetto della legge)
Art. 2 - (Associazioni di promozione sociale)
Art. 3 - (Registro regionale dell`associazionismo di promozione
sociale)
Art. 4 - (Conferimento delle funzioni alle province)
Art. 5 - (Atto costitutivo e statuto)
Art. 6 - (Prestazioni degli associati)
Art. 7 - (Risorse economiche)
CAPO II - Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale
Art. 8 - (Requisiti per l`iscrizione nel registro regionale
delle associazioni di promozione sociale)
Art. 9 - (Struttura del registro)
Art. 10 - (Disciplina del procedimento per le iscrizioni al
registro regionale)
Art. 11 - (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle
iscrizioni e alle cancellazioni)
CAPO III - Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la
Regione e gli Enti locali
Art. 12 - (Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)
Art. 13 - (Convenzioni)
Art. 14 - (Fondo di dotazione)
CAPO IV - Consulta regionale e Osservatorio regionale
dell`associazionismo di promozione sociale
Art. 15 - (Consulta regionale dell`associazionismo di promozione
sociale)
Art. 16 - (Osservatorio regionale dell`associazionismo di
promozione sociale)
CAPO V - Regolamenti di esecuzione
Art. 17 - (Regolamenti di esecuzione)
CAPO VI - Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie
Art. 18 - (Modifiche all`articolo 9 della LR72/1997)
Art. 19 - (Norme finanziarie)
Art. 20 - (Norme transitorie)
Art. 21 - (Abrogazione)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalita` e oggetto della legge)
1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo
dell`associazionismo di promozione sociale come espressione di
partecipazione, solidarieta` e pluralismo, ne promuove lo
sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalita`
di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e
spirituale.
2. La presente legge:
a) determina i criteri e le modalita` con cui la Regione
riconosce il valore dell`associazionismo di promozione sociale
favorendone lo sviluppo;
b) determina le modalita` di partecipazione delle associazioni di
promozione sociale aventi sede in Toscana all`esercizio delle
funzioni regionali di programmazione, indirizzo e
coordinamento nei settori in cui esse operano;
c) istituisce il registro regionale delle associazioni di
promozione sociale;
d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale;
e) istituisce la Consulta regionale dell`associazionismo di
promozione sociale;
f) istituisce l`Osservatorio regionale dell`associazionismo di
promozione sociale.
Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i
gruppi con i requisiti di cui all`articolo 8, costituiti al fine
di svolgere attivita` di utilita` sociale, a favore di associati
o di terzi, senza finalita` di lucro e nel pieno rispetto della
liberta` e dignita` degli associati.
2. Per attivita` di utilita` sociale si intendono le attivita`
tese al conseguimento di finalita` di valenza collettiva,
espletate nei settori: ambientale- turistico, culturale-
educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-
sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei
diritti.
3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria e tutte le associazioni che hanno come finalita` la
tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
4. Non sono altresi` considerate associazioni di promozione
sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, di
cui dall`articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28
(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato
con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici -
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del
volontariato) e successive modificazioni, e le associazioni
comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura
in relazione all`ammissione degli associati, o prevedono il
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che,
infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale
alla titolarita` di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3
(Registro regionale dell`associazionismo di promozione sociale)
1. E` istituito il registro regionale dell`associazionismo di
promozione sociale, articolato per province, in cui sono
iscritte:
a) le associazioni di promozione sociale istituite a livello
regionale;
b) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle
associazioni che hanno carattere nazionale gia` iscritte al
registro nazionale, di cui all`articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale).
Art. 4
(Conferimento delle funzioni alle province)
1. Tutte le funzioni concernenti la tenuta del registro regionale
dell`associazionismo di promozione sociale sono attribuite alle
Province.
Art. 5
(Atto costitutivo e statuto)
1. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le
associazioni di promozione sociale costituite mediante atto
scritto nel quale e` indicata la sede legale.
2. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che
intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l`oggetto sociale;
c) l`attribuzione della rappresentanza legale dell`associazione;
d) l`assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi
delle attivita` non possono, in nessun caso, essere divisi fra
gli associati, anche in forme indirette;
e) l`obbligo di reinvestire l`eventuale avanzo di gestione a
favore delle attivita` istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull`ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell`elettivita` delle cariche
associative fatte salve le deroghe di volta in volta
motivatamente concesse dall`assessore regionale competente in
relazione alla particolare natura di talune associazioni;
g) i criteri per l`ammissione e l`esclusione degli associati ed i
loro diritti e obblighi;
h) l`obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
i) le modalita` di scioglimento dell`associazione;
j) l`obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a
fini di utilita` sociale.
Art. 6
(Prestazioni degli associati)
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni
di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle
attivita` prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai
propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate
dall`associazione medesima le spese effettivamente sostenute per
l`attivita` prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In
caso di particolare necessita`, le associazioni possono assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
2. Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo
possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo
nelle associazioni di soggetti in condizione di invalidita`.
3. Per poter espletare le attivita` svolte anche in base alle
convenzioni di cui all`articolo 13, i lavoratori, che facciano
parte di associazioni iscritte nei registri di cui all`articolo
8, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilita`
dell`orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e
dagli accordi collettivi, compatibilmente con l`organizzazione
aziendale.
Art. 7
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro attivita` le
risorse economiche derivanti da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali
degli associati e di terzi;
b) eredita`, donazioni e legati;
c) contributi dell`unione europea, di organismi internazionali,
dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o
istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell`ambito dei
fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni a premi ;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita` economiche
di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalita` sociali
dell`associazionismo di promozione sociale.
CAPO II
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Art. 8
(Requisiti per l`iscrizione nel registro regionale delle
associazioni di promozione sociale)
1. Per l`iscrizione nel registro regionale dell`associazionismo
di promozione sociale le associazioni devono:
a) avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un
anno;
b) ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da
non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale
di cui all`articolo 7 della l. 383/2000;
c) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma
1, e 5 comma 1;
d) la perdita di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a)
ovvero b), e c)comporta la cancellazione dal registro
regionale.
Art. 9
(Struttura del registro)
1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro
regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi
sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di
riferimento, ed e` suddivisa, a fini di omogeneita` di
aggregazione, in tre sezioni cosi` distinte:
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che
hanno i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell`articolo 8
che in Toscana hanno un numero di soci non inferiore a
diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre
province, a condizione, in quest`ultimo caso, che le
associazioni medesime risultino costituite da tre o piu` anni
e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attivita`
continuativa;
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni che
hanno i requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell`articolo
8 e che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per
l`iscrizione alla sezione "A";
c) sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni che
hanno i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell`articolo
8.
2. Nell`ambito di ciascuna sezione del registro regionale di cui
al comma 1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate
in base al proprio settore di attivita` prevalente, secondo
l`elencazione di cui all`articolo 2, comma 2.
Art. 10
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro
regionale)
1. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di
promozione sociale, nel possesso dei requisiti indicati agli
articoli 2, 5 e 8, inoltrano la domanda d`iscrizione alle
Province nel rispetto delle disposizioni del regolamento di
esecuzione di cui all`articolo 17, comma 2.
2. L`iscrizione nel registro regionale delle associazioni di
promozione sociale e` incompatibile con l`iscrizione nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla LR
28/1993. L`incompatibilita` sussiste dal momento dell`emanazione
del provvedimento d`iscrizione.
3. Nell`ambito del registro regionale, le associazioni di
promozione sociale possono essere iscritte in un`unica
articolazione di livello provinciale.
4. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art. 11
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle
cancellazioni)
1. E` facolta` delle Province prevedere e disciplinare ricorsi in
via amministrativa con il regolamento di cui all`articolo 17,
comma 2, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale.
CAPO III
Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e
gli Enti locali
Art. 12
(Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)
1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali,
nell`ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano
il ruolo dell`associazionismo di promozione sociale per l`apporto
e l`azione del sistema integrato di attivita` di utilita` sociale
di cui all`articolo 2, comma 2 e servizi sociali nel rispetto
della normativa regionale in materia. A tal fine:
a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione
sociale al perseguimento delle finalita` del sistema socio
assistenziale, all`individuazione degli obiettivi della
programmazione regionale e locale, nonche` alla verifica
dell`efficacia dei servizi e delle attivita` di utilita`
sociale. A tal fine, la Giunta regionale puo` promuovere, con
la collaborazione delle Province, della Consulta regionale, di
cui all`articolo 15, e dell`Osservatorio regionale, di cui
all`articolo 16, conferenze di programmazione in occasione
della predisposizione e dell`aggiornamento dei piani e
programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di
promozione sociale;
b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di
promozioni sociale, ai sensi dell`articolo 13.
2. La Regione e gli Enti locali, inoltre, concorrono alla
promozione e favoriscono lo sviluppo dell`associazionismo di
promozione sociale, salvaguardandone l`autonomia di
organizzazione e di iniziativa.
3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e
gli Enti locali possono concordare la messa a disposizione,
previa verifica di disponibilita`, di spazi e attrezzature nelle
proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed
immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
regionale.
4. Per il perseguimento di finalita` di valenza sociale, sono
attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli
d`intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro
federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque
associazioni operanti in Toscana, iscritte nel registro regionale
di cui all`articolo 8, rappresentative ovvero di riferimento dei
soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o
sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli
organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in
settori di rilevante interesse rispetto alle attivita` loro
proprie. L`individuazione degli organismi consultivi nel cui
ambito le suddette associazioni sono rappresentate e` effettuata
mediante atto della Giunta regionale previo parere della
Commissione consiliare competente.
Art. 13
(Convenzioni)
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale,
iscritte nel registro regionale di cui all`articolo 3, per lo
svolgimento di attivita` previste dallo statuto verso terzi,
anche di carattere integrativo a servizi complessi, per le quali
le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacita`
operativa.
2. Per la stipula delle convenzioni, e` condizione necessaria la
presentazione di un progetto da parte delle associazioni.
3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri
di affidabilita` tecnico-organizzativa, di competenza ed
esperienza professionale, di radicamento sul territorio del
soggetto proponente, nonche` di qualita` e di adeguatezza del
progetto.
4. Per le finalita` di cui al comma 1, la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici procedono con provvedimento
motivato all`approvazione del progetto di cui al comma 2.
5. Le convenzioni contengono in particolare:
a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle
condizioni necessarie a svolgere l`attivita` in modo
continuativo riscontrate al momento dell`approvazione del
progetto;
b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a
terzi nello svolgimento dell`attivita`, nonche` contro
infortuni e malattie connesse all`attivita` stessa;
c) l`indicazione del numero degli associati impiegati
nell`attivita`, nonche` dei lavoratori dipendenti o autonomi,
con specificazione della loro qualifica e delle modalita` e
tempi di impiego;
d) disposizioni atte a garantire il rispetto dei trattamenti
economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle
norme in materia di previdenza e assistenza;
e) casi e modalita` di risoluzione delle convenzioni.
Art. 14
(Fondo di dotazione)
1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l`accesso al credito
delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro
regionale di cui all`articolo 3, che realizzano investimenti in
beni materiali, immateriali e scorte.
2. I finanziamenti, erogati dalle banche, a fronte dei quali e`
concesso un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese
di investimento finalizzate all`esercizio di attivita` delle
associazioni di promozione sociale. Tali spese riguardano:
a) l`acquisto di terreni o del diritto di superficie;
b) l`acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
c) l`acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
d) l`acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per
la certificazione di qualita`;
e) marketing operativo e strategico;
f) spese per l`adeguamento alle normative vigenti in materia di
sicurezza;
g) scorte nella misura massima del venti per cento
dell`investimento totale.
3. Ai fini di cui al presente articolo, e` istituito presso la
FIDI Toscana SpA un apposito fondo di dotazione, disciplinato con
specifica direttiva approvata dalla Giunta regionale previo
parere della Commissione consiliare competente, che stabilisce le
modalita` per l`ammissione ai contributi, i criteri di
assegnazione e le modalita` di rendicontazione della gestione del
fondo, nonche` i criteri per la stipula delle convenzioni con le
banche.
CAPO IV
Consulta regionale e Osservatorio regionale dell`associazionismo
di promozione sociale
Art. 15
(Consulta regionale dell`associazionismo di promozione sociale)
1. E` istituita la Consulta regionale dell`associazionismo di
promozione sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini
di cui all`articolo 20, comma 4, che rappresenta le associazioni
di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui
all`articolo 3.
2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall`articolo 17,
comma 1, la Giunta regionale disciplina le modalita` di
designazione dei membri della Consulta, garantendo, nell`ambito
della stessa:
a) la presenza di un numero di componenti non superiore a
ventisei ;
b) la rappresentativita` delle articolazioni provinciali e delle
tre sezioni del registro regionale, come indicate
nell`articolo 9;
c) la rappresentativita` di tutti i settori di attivita` propri
dell`associazionismo di promozione sociale di cui all`articolo
2, comma 2.
3. La Consulta, negli ambiti di attivita` dell`associazionismo di
promozione sociale:
a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della
programmazione regionale;
b) puo` esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e
altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti
dagli organi regionali, i pareri sono espressi entro venti
giorni dalla richiesta.
4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui
all`articolo 16, comma 1 e collabora con la Regione e con
l`Osservatorio regionale dell`associazionismo di promozione
sociale per le finalita` di cui all`articolo 1, comma 1.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla
scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino
all`insediamento della Consulta successiva.
6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza
assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che
convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalita` di
funzionamento adottando apposito regolamento interno.
Quest`ultimo puo`, tra l`altro, prevedere eventuali
sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.
7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all`anno e ogni
qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia
richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3,
lettera b).
8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da
personale della competente articolazione organizzativa regionale.
9. Ai componenti della Consulta e` corrisposto il rimborso delle
spese sostenute in relazione all`attivita` svolta.
Art. 16
(Osservatorio regionale dell`associazionismo di promozione
sociale)
1. E` istituito l`Osservatorio regionale dell`associazionismo di
promozione sociale, di seguito denominato "Osservatorio", nei
termini di cui all`articolo 20, comma 5, composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo
presiede;
b) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
iscritte al registro regionale di cui all`articolo 3,
designati dalla Consulta regionale di cui all`articolo 15;
c) tre rappresentanti delle Universita` toscane, congiuntamente
designati dalle Universita` medesime;
d) tre rappresentanti delle articolazioni provinciali
dell`Osservatorio sociale regionale di cui all`articolo 64,
comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72
(Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di
cittadinanza e di pari opportunita`: riordino dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari integrati),
congiuntamente designati dalle Province della Toscana, secondo
un principio di rappresentativita` territoriale di dimensione
sovra-provinciale.
2. La sede dell`Osservatorio e` stabilita dalla Giunta regionale
antecedentemente alle richieste di designazione di cui al comma
1.
3. L`Osservatorio:
a) promuove studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge
funzioni di monitoraggio sul fenomeno, attraverso l`utilizzo
di dati disponibili, l`integrazione degli stessi, la loro
elaborazione e valutazione;
b) cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige
annualmente un rapporto sul fenomeno dell`associazionismo di
promozione sociale in Toscana;
c) relaziona in merito ai risultati delle analisi effettuate e
formula proposte alla Consulta, di cui all`articolo 15, per la
migliore operativita` e qualificazione delle attivita` che
interessano l`associazionismo;
d) collabora con la Regione e con la Consulta regionale
dell`associazionismo di promozione sociale per le finalita` di
cui all`articolo 1, comma1;
e) collabora con l`Osservatorio sociale regionale di cui
all`articolo 64 della LR 72/1997.
4. I membri dell`Osservatorio sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla
scadenza della legislatura regionale, e comunque fino
all`insediamento dell`Osservatorio successivo.
5. Nel corso della prima riunione l`Osservatorio, a maggioranza
assoluta dei componenti, fissa le proprie modalita` di
funzionamento adottando apposito regolamento interno.
6. Alle attivita` dell`Osservatorio sono destinate le quote di
finanziamento attribuite alla Regione Toscana ai sensi
dell`articolo 14 della l. 383/2000, eventualmente integrate da
risorse regionali.
7. Almeno una volta l`anno l`Osservatorio e la Consulta regionale
si riuniscono in seduta congiunta, sotto la presidenza del
Presidente della Giunta regionale, per definire linee comuni di
sviluppo e di sostegno all`associazionismo di promozione sociale.
Dell`esito dell`incontro e` data informazione al Consiglio
regionale.
8. Ai componenti dell`Osservatorio e` corrisposto il rimborso
delle spese sostenute in relazione all`attivita` svolta.
CAPO V
Regolamenti di esecuzione
Art. 17
(Regolamenti di esecuzione)
1. Entro novanta giorni dall`entrata in vigore della legge, la
Giunta regionale approva un regolamento, previo parere della
Commissione consiliare competente, con il quale definisce le
modalita` di designazione dei membri della Consulta, sulla base
di quanto previsto dall`articolo 15, comma 2.
2. Entro novanta giorni dall`entrata in vigore della legge, le
Province approvano un regolamento che definisce:
a) il procedimento per l`iscrizione delle associazioni di
promozione sociale nel registro regionale e la loro
cancellazione;
b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;
c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione
sociale, che devono essere riportati sul registro regionale.
3. Entro sessanta giorni dall`entrata in vigore della legge, il
dipartimento della Giunta regionale, competente in materia di
politiche sociali, predispone uno schema tipo di regolamento del
quale le Province possono avvalersi ai fini dell`approvazione di
quanto indicato al comma 2.
CAPO VI
Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie.
Art. 18
(Modifiche all`articolo 9 della LR72/1997)
1. Dopo la lettera d) del comma 7 dell`articolo 9 della LR
72/1997 , e` aggiunta la seguente lettera e):
"e) forme particolari di valorizzazione e di sostegno, anche
di carattere finanziario, a favore delle associazioni di cui
all`articolo 12, comma 4, della legge regionale 9 dicembre
2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale. Modifica all`articolo 9 della legge regionale 3
ottobre 1997, n.72 concernente l`organizzazione e promozione
di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari
opportunita`: riordino dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari integrati)".
Art. 19
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri di spesa derivanti dall`applicazione dell`articolo
14 si fa fronte per gli esercizi 2003 e 2004, con le risorse
dell`UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema
informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti, per la cifra di
100.000,00 euro per l`esercizio 2003 e di 100.000,00 euro per
l`esercizio 2004, per gli anni seguenti si provvedera` con legge
di bilancio.
2. Agli oneri di spesa di cui agli articoli 15, comma 9, e 16,
comma 8, si fa fronte per l`esercizio in corso e per gli esercizi
2003 e 2004 con le risorse iscritte nell`UPB 711 "Funzionamento
della struttura regionale- spese correnti" per la cifra di
8.000,00 euro per l`esercizio in corso, di 8.000,00 euro per
l`esercizio 2003, di 8.000,00 euro per l`esercizio 2004."
3. Agli oneri di spesa di cui all`articolo 16, comma 6, si fa
fronte con le risorse dell`UPB 221 "Programmi di iniziative
regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese
correnti", relative alle quote assegnate di finanziamento
statale.
4. La legge regionale di bilancio puo` prevedere eventualmente
risorse aggiuntive a partire dall`anno 2003.
Art. 20
(Norme transitorie)
1. Entro novanta giorni dall`entrata in vigore del regolamento di
cui all`articolo 17, comma 2, le Province provvedono, ciascuna in
relazione alla propria competenza territoriale, alla
predisposizione e approvazione del registro regionale
dell`associazionismo di promozione sociale, assicurandone la
coerenza con la presente legge e con il regolamento. A tal fine
richiedono ai soggetti interessati le eventuali necessarie
informazioni e integrazioni alla documentazione prodotta e
realizzano ogni attivita` necessaria per:
a) l`emanazione dei provvedimenti di iscrizione o di diniego
all`iscrizione in relazione alle domande prodotte ai sensi
della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e
sviluppo dell`associazionismo) e giacenti presso gli uffici;
b) la revisione degli albi delle associazioni di cui all`articolo
2, comma 1 (albo di livello provinciale) e comma 7 (albo
regionale) della legge regionale 36/1990;
c) l`emanazione dei provvedimenti di cancellazione delle
associazioni per le quali la verifica di cui alla lettera b)
abbia dato esito negativo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione inoltra alle Province
territorialmente competenti eventuali domande di iscrizione
all`albo regionale di cui alla LR 36/1990 e i fascicoli relativi
alle associazioni conservati presso i propri uffici. La Regione
assicura altresi` alle Province la collaborazione dei propri
uffici per gli adempimenti connessi alla revisione dell`albo
regionale di cui al comma 1, lettera b).
3. Le Province inoltrano tempestivamente alla Regione il registro
regionale dell`associazionismo di promozione sociale relativo
all`articolazione territoriale di competenza, redatto ai sensi
del comma 1. La Giunta regionale ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nel momento in cui
tutte le Amministrazioni provinciali abbiano provveduto in tal
senso e, da tale momento, cessa l`efficacia degli albi istituiti
ai sensi della LR 36/1990.
4. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana del registro regionale
dell`associazionismo di promozione sociale, di cui al comma 3, e`
istituita la Consulta regionale dell`associazionismo di
promozione sociale di cui all`articolo 15.
5. Entro sessanta giorni dall`istituzione della Consulta
regionale dell`associazionismo di promozione sociale di cui
all`articolo 15, e` istituito l`Osservatorio regionale
dell`associazionismo di promozione sociale di cui all`articolo
16.
Art. 21
(Abrogazione)
1. A decorrere dall`entrata in vigore del regolamento di
esecuzione, di cui all`articolo 17, comma 2, e` abrogata la LR
36/1990.
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La presente legge e` pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 9 dicembre 2002
Martini
La presente legge e` stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 4.12.2002.