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Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l`art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi` come
modificato dall`art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre
1999, n. 1;
Visto l`art. 158 della LR 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle
Leggi Regionali in materia di turismo) che demanda ad apposito
regolamento regionale l`attuazione della legge stessa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 9 aprile
2001 concernente "Regolamento di attuazione del testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42)"
con la quale e` approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i
pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all`art.
26, comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonche` dei
Dipartimenti di cui all`art. 41, comma 3, della medesima legge
regionale n. 26;
Vista la decisione n. 4 del 20 aprile 2001 con la quale la CCART.
non ha riscontrato vizi di legittimita`:
EMANA
il seguente Regolamento:
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI
IN MATERIA DI TURISMO
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto e definizioni
Articolo 2 - Dati contenuti in albi ed elenchi
TITOLO II
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
CAPO I
SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Articolo 3 - Caratteristiche degli uffici di informazione e
standard dei servizi
Articolo 4 - Uso dei segni distintivi
Articolo 5 - Affidamento dei servizi a soggetti terzi
Articolo 6 - Comitato tecnico di coordinamento per i servizi
CAPO II
ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
Articolo 7 - Attivita` delle Pro-loco
Articolo 8 - Iscrizione agli albi provinciali
Articolo 9 - Effetti dell`iscrizione agli albi provinciali
Articolo 10 - Aggiornamento degli albi provinciali
TITOLO III
IMPRESE TURISTICHE
CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
SEZIONE PRIMA
ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
Articolo 11 - Disposizioni generali
Articolo 12 - Requisiti minimi
Articolo 13 - Denominazione
Articolo 14 - Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria
Articolo 15 - Camere
Articolo 16 - Unita` abitative
Articolo 17 - Dipendenze
Articolo 18 - Informazioni relative alla struttura
Articolo 19 - Accesso di animali
Articolo 20 - Autorizzazione all`esercizio
SEZIONE SECONDA
CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA
Articolo 21 - Disposizioni generali
Articolo 22 - Area di pertinenza della struttura
Articolo 23 - Accesso, viabilita` e parcheggio
Articolo 24 - Servizio di sorveglianza e di ricevimento
Articolo 25 - Piazzole
Articolo 26 - Strutture allestite nei villaggi turistici e nei
campeggi
Articolo 27 - Capacita` ricettiva
Articolo 28 - Pronto soccorso
Articolo 29 - Impianto di approvvigionamento idrico e servizi
idrosanitari
Articolo 30 - Impianto di illuminazione e distribuzione di
energia elettrica
Articolo 31 - Smaltimento dei rifiuti
Articolo 32 - Impianto telefonico
Articolo 33 - Accesso di animali
Articolo 34 - Autorizzazione all`esercizio
CAPO II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Articolo 35 - Case per ferie
Articolo 36 - Ostelli per la gioventu`
Articolo 37 - Rifugi alpini
Articolo 38 - Rifugi escursionistici
Articolo 39 - Affittacamere
Articolo 40 - Case o appartamenti per vacanze
Articolo 41 - Residenze d`epoca
Articolo 42 - Residence
CAPO III
STABILIMENTI BALNEARI
Articolo 43 - Disposizioni generali
Articolo 44 - Requisiti minimi
Articolo 45 - Informazioni relative alla struttura
Articolo 46 - Autorizzazione all`esercizio
Articolo 47 - Classificazione
Articolo 48 - Disposizioni transitorie per gli stabilimenti in
attivita`
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49 - Norma di salvaguardia
Articolo 50 - Abrogazioni
ALLEGATI
Allegato A - Caratteristiche e standard tecnici degli Uffici di
informazione e accoglienza turistica
Allegato B - Caratteristiche e standard relativi al servizio di
informazione e accoglienza turistica
Allegato C - Requisiti obbligatori per la classificazione degli
alberghi
Allegato D - Requisiti obbligatori per la classificazione delle
residenze turistico-alberghiere
Allegato E - Requisiti obbligatori per la classificazione dei
campeggi e dei parchi di vacanza
Allegato F - Requisiti obbligatori per la classificazione dei
villaggi turistici
Allegato G - Requisiti obbligatori per la classificazione delle
aree di sosta
Allegato H - Requisiti obbligatori per la classificazione dei
residence
Allegato I - Requisiti obbligatori per la classificazione degli
stabilimenti balneari
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento da` attuazione alla LR 23 marzo 2000,
n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
2. Agli effetti del presente regolamento:
- per "testo unico" si intende la LR 23 marzo 2000, n. 42 "Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- per "APT" si intende l`Agenzia per il Turismo di cui agli
articoli 11 e seguenti del testo unico;
- per "uffici di informazione regionale" e per "uffici di
informazione locale" si intendono gli uffici di informazione e
accoglienza turistica che erogano servizi rispettivamente a
carattere regionale e a carattere locale;
- per "ambiti territoriali" di cui al titolo II del presente
regolamento si intendono gli ambiti turistici richiamati
dall`articolo 10 del testo unico.
Art. 2
Dati contenuti in albi ed elenchi
1. I dati personali presenti negli albi ed elenchi di cui al
testo unico e di cui al presente regolamento, tenuti ed
aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di
comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche
tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
TITOLO II
INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
CAPO I
SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Art. 3
Caratteristiche degli uffici di informazione e standard dei
servizi
1. Gli uffici di informazione regionale sono situati, di norma,
nel comune dove ha sede l`APT, nei centri turistici di maggior
richiamo e nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo
di transito.
2. Gli standard tecnici relativi agli uffici di informazione
regionale e locale sono definiti nell`allegato A; la Giunta
regionale, con proprio atto, puo` modificare e aggiornare tali
standard sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui al
successivo articolo 6.
3. Gli standard tecnici definiti dall`allegato A sono adottati
dagli uffici di informazione istituiti a decorrere dal 15 aprile
2000; gli uffici gia` esistenti a tale data adeguano i propri
standard compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei
locali ove sono ubicati.
4. Gli standard tecnici relativi ai servizi a carattere regionale
e locale sono definiti nell`allegato B; la Giunta regionale, con
proprio atto, puo` modificare e aggiornare tali standard sentito
il Comitato tecnico di coordinamento.
5. Il controllo in merito al rispetto degli standard tecnici di
cui ai precedenti commi e` esercitato dalla Provincia che, in
caso di perdita dei requisiti, dispone il divieto dell`uso dei
segni distintivi di cui all`articolo 4.
6. Tra i servizi offerti presso gli uffici di informazione
regionale e locale puo` esservi la prenotazione di servizi
turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive della
Toscana. La presenza di questo servizio deve essere
opportunamente segnalata all`esterno dell`edificio.
7. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento
presso le strutture ricettive puo` essere effettuata, presso gli
uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in
entrata in Toscana, da agenzie di viaggi e turismo, secondo
quanto previsto, per l`affidamento del servizio, dal presente
capo.
8. Il solo servizio di prenotazione di soggiorni in strutture
ricettive del territorio di competenza per i turisti che accedono
agli uffici puo` essere effettuato direttamente dal personale
addetto agli uffici di informazione regionale o locale, compresi
i soggetti terzi di cui all`articolo 7, comma 5, lettera c) del
testo unico. La Provincia definisce il territorio di competenza o
individuandolo nel territorio del Comune in cui e` collocato
l`ufficio, o anche dei comuni limitrofi, o dell`APT. Le modalita`
della prenotazione e i rapporti con i gestori delle strutture
ricettive interessate ad usufruire del servizio di prenotazione
presso gli uffici di informazione regionale e locale sono
regolati da apposita convenzione.
9. Per il servizio di prenotazione di cui al comma 8 l`utenza
interessata corrisponde all`ufficio di informazione un importo
non superiore al cinque per cento del costo di un pernottamento
presso la struttura ricettiva prenotata. L`entita` dell`importo
deve essere esposta nell`ufficio in posizione perfettamente
visibile da parte dell`utenza. Nessun importo e` dovuto se la
prenotazione non viene effettuata.
10. La Provincia, nell`ambito del piano triennale di cui
all`articolo 8, comma 4 del testo unico, individua i servizi di
cui ai commi 6 e 7 da erogare presso gli uffici di informazione
regionale e locale. I servizi esistenti possono essere erogati
fino ad un anno dall`entrata in vigore del presente regolamento;
decorso tale termine devono adeguarsi alle disposizioni della
Provincia. Con il Programma annuale di promozione economica la
Giunta Regionale puo` individuare i servizi da erogare presso gli
uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere
regionale svolti dalla Regione.
Art. 4
Uso dei segni distintivi
1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di
informazione regionale e locale al fine di offrire un`immagine
unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza, sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale. Essi devono
essere utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente
con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per
i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli
uffici. La Giunta regionale, con proprio atto, puo` modificare i
segni distintivi.
2. Possono utilizzare i segni distintivi di cui al comma 1 gli
uffici di informazione istituiti dalle APT e dagli Enti locali in
possesso degli standard previsti dal regolamento.
Art. 5
Affidamento dei servizi a soggetti terzi
1. I servizi di informazione e accoglienza turistica di cui
all`articolo 7 del testo unico possono essere affidati a
imprenditori, societa`, consorzi o cooperative aventi tra i
propri oggetti di impresa l`esercizio di tali attivita`. I
servizi locali possono essere affidati alle Pro-loco di cui
all`articolo 22 del testo unico iscritte agli albi provinciali.
2. Il personale utilizzato negli uffici di informazione e
accoglienza deve possedere la preparazione professionale prevista
dagli standard di cui all`allegato B.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto
affidatore a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel
rispetto della vigente normativa in materia di appalto di
servizi; tali servizi sono svolti nel rispetto di apposita
convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto l`appalto.
4. Il servizio di informazione locale puo` essere affidato
mediante convenzione qualora vi sia un`unica associazione Pro-
loco operante nella localita` in cui ha sede l`ufficio.
5. I soggetti affidatari dei servizi di cui al presento capo, non
possono pubblicizzare esternamente, con insegne, la propria
presenza all`interno dell`ufficio di informazione turistica.
L`agenzia di viaggio e turismo che eroga i servizi di cui
all`articolo 3 comma 7 deve usare la propria denominazione e
ragione sociale nei contratti stipulati con gli utenti e nei
documenti fiscali.
6. L`effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di
un`agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall`affidamento
degli altri Servizi di informazione e accoglienza turistica.
Art. 6
Comitato tecnico di coordinamento per i servizi
1. Per garantire un costante raccordo tra l`attivita` della
Regione, degli Enti locali e delle APT in materia di servizi di
informazione e accoglienza turistica allo scopo di erogare tali
servizi in forma omogenea negli ambiti territoriali e` istituito
il Comitato tecnico di coordinamento per il servizio di
informazione e accoglienza turistica.
2. Fanno parte del Comitato cinque direttori di APT a rotazione,
il Dirigente della struttura regionale preposta alla materia, un
rappresentante designato dall`Unione Regionale delle Province
Toscane (URPT), un rappresentante designato dall`Associazione
Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), un rappresentante
dell`Unione Nazionale Proloco d`Italia (U.N.P.L.I.), un
rappresentante dell`Unione Nazionale Comuni, Comunita` ed Enti
Montani (U.N.C.E.M.), un rappresentante dell`Unioncamere Toscana,
un rappresentante del Comitato regionale Consumatori, un esperto
designato dalle associazioni di categoria piu` rappresentative
delle imprese turistiche. Il Comitato e` nominato dal Presidente
della Giunta regionale e rimane in carica per l`intera durata
della legislatura.
3. Per ogni membro effettivo deve essere designato un supplente.
4. Un funzionario della Giunta Regionale, appartenente alla
struttura regionale preposta alla materia, svolge le funzioni di
segretario.
5. Il Comitato si riunisce una volta ogni sei mesi o su richiesta
di sei membri effettivi.
6. Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennita`.
7. Oltre ai compiti previsti dall`articolo 3, commi 2 e 4, il
Comitato puo` elaborare, documenti tecnici al fine di promuovere
processi di qualificazione dei servizi di informazione e
accoglienza.
CAPO II
ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
Art. 7
Attivita` delle Pro-loco
1. Le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per:
a) realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la
tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del
patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di
soggiorno dei turisti;
d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai
turisti.
2. Tra le attivita` di cui al comma 1 e` compreso l`affidamento,
da parte degli Enti locali, alle Pro-loco iscritte agli albi
provinciali, dei servizi di informazione e accoglienza turistica
a carattere locale.
Art. 8
Iscrizione agli albi provinciali
1. Per l`iscrizione agli albi provinciali devono concorrere le
seguenti condizioni:
a) lo statuto dell`associazione deve sancire un ordinamento
interno a base democratica e determinare una organizzazione
funzionale conforme alla norme del Libro I Titolo II del
codice civile;
b) l`associazione deve aver gia` operato per almeno due anni;
c) le entrate per le quote associative e per contributi vari di
enti, associazioni e privati, nonche` le eventuali altre
entrate derivanti dallo svolgimento di attivita` attinenti ai
compiti della Pro-loco, devono essere adeguate al
perseguimento delle finalita` statutarie dell`associazione.
2. Ai fini dell`iscrizione all`albo provinciale l`associazione
Pro-loco interessata deve presentare apposita domanda alla
Provincia competente per territorio, corredata dei dati necessari
a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. La Provincia, sentito il Comune interessato, provvede in
ordine all`iscrizione dell`associazione Pro-loco nell`albo
provinciale.
4. Qualunque modificazione dello statuto di un`associazione Pro-
loco, iscritta all`albo deve essere comunicata, entro il termine
di novanta giorni dall`approvazione della modifica, alla
Provincia, che ne verifica la conformita` con i requisiti
previsti dal presente capo.
Art. 9
Effetti dell`iscrizione agli albi provinciali
1. L`iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione per
svolgere, in cooperazione con gli Enti Locali, le attivita` di
cui all`articolo 22 del testo unico e ottenere l`affidamento dei
servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere
locale.
Art. 10
Aggiornamento degli albi provinciali
1. La Provincia provvede all`aggiornamento dell`albo.
2. Qualora sia accertato che siano venute meno una o piu` delle
condizioni che hanno dato luogo all`iscrizione e l`associazione
Pro-loco, a richiesta della Provincia, non provveda a
ripristinarle entro tre mesi, ovvero qualora sia accertato che
l`associazione non svolga alcuna delle attivita` di cui
all`articolo 7, la Provincia stessa ne dispone la cancellazione
dall`albo, dandone comunicazione entro quindici giorni al Comune
territorialmente competente.
TITOLO III
IMPRESE TURISTICHE
CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
SEZIONE PRIMA
ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
Art. 11
Disposizioni generali
1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono
possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti,
nonche` gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e
di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
2. Gli alberghi e la residenze turistico-alberghiere, ai fini
della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti
elencati, rispettivamente, negli allegati C e D. Le attrezzature,
gli arredi e i locali in cui si svolge l`attivita` devono essere
mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la
funzionalita`.
Art. 12
Requisiti minimi
1. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela
non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche
eventuali unita` abitative nei limiti previsti dall`articolo
26, comma 4 del testo unico;
b) almeno un locale bagno ogni dieci posti letto;
c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera
adibita al pernottamento della clientela;
d) almeno un locale ad uso comune;
e) tutti i requisiti indicati nell`allegato C come obbligatori
per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui
siano posseduti requisiti di livello superiore.
2. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti
requisiti minimi:
a) un numero di unita` abitative adibite al pernottamento della
clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo
di cucina e di locale bagno riservato; nel computo sono
comprese anche eventuali camere, con o senza vano soggiorno e
senza il servizio di cucina, nei limiti previsti dall`articolo
27 comma 2 del testo unico;
b) almeno un locale per uso comune;
c) tutti i requisiti indicati nell`allegato D come obbligatori
per la classificazione a due stelle tranne i casi in cui siano
posseduti requisiti di livello superiore.
Art. 13
Denominazione
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata
dalla presente sezione non puo` essere uguale a quella di altre
strutture ricettive presenti nell`ambito territoriale dello
stesso Comune, ovvero nel territorio dei Comuni confinanti
qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza
risultano contigue; non e` inoltre consentito di assumere la
denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione
del titolare della azienda cessata, fatta salva l`applicazione
delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non
siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione
dell`azienda.
2. Il Comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1
in sede di rilascio della autorizzazione all`esercizio, nonche`
nei casi di mutamento della denominazione.
Art. 14
Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria
1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono
essere posti in un locale apposito all`ingresso della struttura.
2. L`area destinata all`alloggio della clientela deve essere
articolata in camere o in unita` abitative.
Art. 15
Camere
1. Si intende per camera il singolo locale preordinato per il
pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da
corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. La camera adibita al pernottamento della clientela puo` essere
dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata,
oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla
camera stessa, ma da questa separato e distinto, puo` essere
assunta la denominazione di "suite".
Art. 16
Unita` abitative
1. Si intende per unita` abitativa l`insieme di uno o piu` locali
preordinato come autonomo appartamento e destinato all`alloggio
della clientela. Ciascuna unita` abitativa deve risultare
direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni
mediante porta munita di` serratura.
2. Ogni unita` abitativa deve essere fornita di servizio autonomo
di cucina e di almeno un locale bagno riservato.
Art. 17
Dipendenze
1. Sono definite dipendenze i locali destinati all`alloggio dei
clienti collocati in parti distinte dello stesso stabile o in
stabili diversi dalla casa madre, distanti di norma non piu` di
cinquanta metri. L`ubicazione deve consentire il mantenimento
dell`unitarieta` della gestione e di utilizzo dei servizi.
2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione
della casa madre quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) le camere o unita` abitative possiedano i requisiti previsti
dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di
classificazione e nelle camere/unita` abitative siano
assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unita`
abitative della casa madre; inoltre la distanza dalla casa
madre non sia di norma superiore ai venti metri e il percorso
tra i due stabili sia protetto e realizzato in modo che
risulti la continuita` con la struttura principale;
b) le camere o unita` abitative possiedano i requisiti previsti
dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di
classificazione e nelle camere/unita` abitative siano
assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unita`
abitative della casa madre. La dipendenza deve inoltre
disporre di una saletta per la prima colazione e di un
servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in
cui e` assicurato nella casa madre.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, il livello di
classificazione attribuito alla dipendenza e` stabilito sulla
base dei requisiti delle sole camere/unita` abitative e dei
servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello
di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di
cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la
dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.
4. In nessun caso una dipendenza puo` assumere un livello di
classificazione superiore a quello della casa madre.
Art. 18
Informazioni relative alla struttura
1. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia
di pubblicita` dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui
alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile
all`esterno l`insegna con la denominazione nonche` l`indicazione
della tipologia e del livello di classificazione.
2. All`interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di
ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile
l`autorizzazione all`esercizio.
Art. 19
Accesso di animali
1. L`accesso di animali al seguito della clientela puo` essere
consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni
contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente
pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi
dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle
persone e alle cose.
Art. 20
Autorizzazione all`esercito
1. La domanda di autorizzazione all`esercizio per una delle
strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere
presentata al Comune.
2. I Comuni nell`esercizio delle relative funzioni utilizzano lo
sportello unico per le attivita` produttive.
3. Ai fini dell`attribuzione della classificazione, il Comune,
entro tre giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia copia
della domanda di autorizzazione con il livello di classificazione
dichiarato dal richiedente, allegando relazioni e planimetrie
della struttura ricettiva. La Provincia entro trenta giorni
comunica al Comune le proprie determinazioni.
4. L`autorizzazione all`esercizio di una struttura ricettiva di
cui al presente regolamento e` comprensiva di tutti i servizi
annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti
servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.
5. L`atto di autorizzazione deve indicare:
a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
b) la denominazione e la classificazione della struttura;
e) i periodi di apertura;
d) il numero delle camere e delle unita` abitative;
e) la capacita` ricettiva massima consentita, con l`indicazione
del numero delle camere singole, delle camere doppie, delle
camere suscettibili di eventuali letti aggiunti e numero
massimo di letti aggiungibili;
f) le attivita` di ristorazione presenti nell`esercizio.
6. Eventuali variazioni degli elementi dell`autorizzazione devono
essere tempestivamente comunicate al Comune, che provvede alla
modifica dell`autorizzazione.
7. Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all`articolo
34 comma 3 del testo unico puo` esercitare l`attivita` del dante
causa fin dalla richiesta di reintestazione.
8. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non
presenti nell`esercizio, devono comunque essere reperibili.
9. In caso di attivita` non continuativa, qualora non siano
variati gli elementi di cui al comma 5 lettere a), b), d), e), f)
il titolare della struttura ricettiva comunica al Comune, entro
il settantacinquesimo giorno precedente l`apertura, che
continuano a sussistere tutti i presupposti soggettivi e
oggettivi dell`autorizzazione ed, eventualmente, i nuovi periodi
di apertura. La copia della comunicazione vale come rinnovo.
SEZIONE SECONDA
CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA
Art. 21
Disposizioni generali
1. I campeggi, i parchi di vacanza, i villaggi turistici e le
aree di sosta devono possedere i requisiti specificati negli
articoli seguenti, nonche` gli altri requisiti tecnico edilizi,
igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in
materia.
2. I campeggi, i parchi di vacanza e i villaggi turistici, ai
fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i
requisiti elencati rispettivamente negli allegati E e F. Le
attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l`attivita`
devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da
assicurarne la funzionalita`.
3. Le aree di sosta devono possedere, oltre ai requisiti di cui
al comma 1, i requisiti elencati nell`allegato G.
Art. 22
AREA di pertinenza della struttura
1. L`area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela
deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con
strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici,
gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti,
nonche` il ristorante, il bar, lo spaccio e le attrezzature
sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate
ai servizi.
2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle
libere per uso comune non puo` essere inferiore al dieci per
cento dell`intera area di pertinenza della struttura, con
esclusione delle superfici destinate alla viabilita` interna.
3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da
favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
4. L`area di pertinenza dell`esercizio deve essere delimitata,
secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni,
accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non
facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e
spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare
idonee schermature naturali o artificiali. Possono non essere
recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione
naturale non facilmente superabile, fatto salvo l`obbligo di
predisporre idonee misure per la sicurezza e l`incolumita`
pubblica.
5. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di spaccio.
L`obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di
un chilometro.
Art. 23
Accesso, viabilita` e parcheggio
1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai
veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere
sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei
veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere
assicurata la viabilita` necessaria per l`espletamento dei
servizi e le esigenze di pronto intervento.
2. La viabilita` veicolare interna e di accesso deve essere
realizzata con materiale arido o con rifinitura in asfalto in
modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei
relativi rimorchi tale da permettere il deflusso delle acque
meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o piu` aree
di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle
piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell`ambito
delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di
parcheggio puo` essere corrispondentemente ridotto fino ad un
minimo di capacita` pari al cinque per cento delle piazzole. In
tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso
deve essere incrementata di metri quadrati dieci.
4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il Comune
puo` autorizzare lo stanziamento, nelle piazzole o nei parcheggi,
dei mezzi di pernottamento di proprieta` dei clienti e dei
relativi accessori.
Art. 24
SERVIZIO di sorveglianza e di ricevimento
1. Il servizio di sorveglianza relativo all`intera area di
pertinenza della struttura ricettiva, nonche` agli accessi, deve
essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso puo`
essere svolto anche a distanza mediante l`utilizzazione di idonei
impianti all`uopo installati.
2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un locale
apposito all`ingresso del complesso e deve essere assicurato
almeno per dieci ore giornaliere.
3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di
riconoscimento.
Art. 25
Piazzole
1. Si intende per piazzola la superficie attrezzata e delimitata
a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di
turisti.
2. Si intende per equipaggio l`insieme delle persone che chiedono
di usufruire insieme di una piazzola.
3. Su richiesta dei clienti e` consentita l`installazione, da
parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o
di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un
massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purche` non sia
superata la capacita` ricettiva totale autorizzata della
struttura.
4. In casi eccezionali, e` consentita la suddivisione della
piazzola in due settori, limitatamente al caso di equipaggi
composti da non piu` di tre persone, purche` non sia superata la
capacita` ricettiva totale autorizzata della struttura. Nel caso
di piazzole con superficie superiore a cento metri quadrati e`
consentita la suddivisione in tre settori, limitatamente al caso
di equipaggi composti da non piu` di tre persone, purche` non sia
superata la capacita` ricettiva totale della struttura.
5. In ogni piazzola e` consentita l`installazione di una sola
struttura allestita a cura del titolare o gestore. In tali
piazzole non e` consentita l`installazione di alcuna tenda
aggiuntiva.
6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con
segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole
coltivate o con divisori artificiali.
7. L`individuazione delle piazzole deve essere realizzata
mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico
progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione
riportata sulla planimetria presentata al Comune.
8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilita` interna
della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; puo`
essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non
inferiore a quanto stabilito negli allegati E per i campeggi e i
parchi di vacanza e F per i villaggi turistici. In relazione a
particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio
ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di
terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono
essere consentite piazzole di misura inferiore, purche` il
rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero
delle piazzole stesse non sia inferiore a sessanta metri
quadrati.
10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura
ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo
naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con
esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale
che possa limitare la permeabilita` del suolo.
Art. 26
Strutture allestite nei villaggi turistici e nei campeggi
1. Le strutture installate dal titolare o gestore, messe a
disposizione per la sosta e il soggiorno del turista, hanno le
seguenti caratteristiche:
a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o
coibentate;
b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
c) servizi igienici composti da wc, lavandino e doccia;
d) presa di corrente all`interno, all`acciamento alla rete
idrica, fognaria, elettrica;
e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto
per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la
preparazione e la consumazione dei pasti.
f) superficie coperta non inferiore a tre metri quadrati per
persona e non superiore al cinquanta per cento dell`intera
superficie della piazzola.
2. Nei campeggi le caratteristiche dell`ancoraggio delle
strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire,
qualora la destinazione dell`area non sia piu` a campeggio, la
loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del
sito. E` consentito l`allacciamento di tali strutture agli
impianti di presa d`acqua, scarico, elettricita`, purche`
realizzati con attacchi smontabili.
3. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate
al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili.
Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter
essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di
presa d`acqua, scarico, elettricita` devono essere effettuati con
attacchi smontabili.
4. Le strutture allestite negli esercizi con apertura invernale o
situati oltre i settecento metri sul livello del mare devono
essere dotate di impianto di riscaldamento.
Art. 27
Capacita` ricettiva
1. Nei campeggi, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta la
capacita` ricettiva autorizzabile e` calcolata moltiplicando per
quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di
quanto previsto dal presente regolamento relativamente al
rapporto tra il numero dei servizi e l`utenza.
Art. 28
Pronto soccorso
1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di
pronto soccorso contenente i materiali prescritti dalla Azienda
Unita` Sanitaria Locale.
2. Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve
essere espletato in un apposito locale adeguatamente attrezzato
con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di
rapido consumo.
3. Ogni struttura ricettiva deve disporre di un medico reperibile
a chiamata in tempi brevi.
Art. 29
Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari
1. L`impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni
interrate ed alimentato in modo da consentire l`erogazione minima
giornaliera non inferiore a litri novanta per ospite, di cui
almeno cinquanta litri potabili. Misure diverse sono consentite
qualora lo prevedano regolamenti comunali. Nei campeggi e nei
villaggi turistici deve essere in ogni caso assicurata una
riserva d`acqua pari ad almeno il consumo di una giornata,
calcolato in relazione alla capacita` ricettiva autorizzata.
2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico
acquedotto, la potabilita` dell`acqua deve essere attestata da un
certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel
caso in cui l`acqua sia prelevata da pozzi l`impianto di
approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di
energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di
potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento,
nonche` di una ulteriore pompa di riserva. La presenza di tale
impianto e` sostitutiva della riserva d`acqua di cui al comma 1.
3. Qualora l`approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non
potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto
distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono
essere chiaramente evidenziate con scritte in piu` lingue o con
appositi simboli.
4. L`erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per
lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonche` per i locali dove
si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande.
L`acqua potabile deve essere altresi` erogata attraverso
fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve
essere presente almeno una fontanella.
5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in
muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche
se prefabbricati, la facilita` di pulizia.
6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere
unita` indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle
donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile
purche` abbiano ingressi separati.
7. L`aerazione e l`illuminazione naturale di ogni singola
struttura destinata ai servizi puo` essere ottenuta mediante
finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle
tramezzature.
8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici
devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con
materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere
impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, ed avere uno
scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d`acqua.
9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti
sul terreno ad una distanza massima di centocinquanta metri dalle
piazzole cui sono destinati.
10. I gabinetti devono avere l`aerazione diretta all`esterno o
essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono
possedere una superficie minima di metri quadrati 0,80 e porta
chiudibile dall`interno.
11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.
12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di
dimensioni minime pari a metri quadrati 0,80, con porta
chiudibile dell`interno. Il pavimento deve essere realizzato in
materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in
materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono
obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni 300 ospiti,
nelle strutture dislocate entro cinquecento metri dal mare o dal
lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in
installazioni separate.
13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi
per biancheria devono essere separati dagli altri servizi
idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per
rifiuti solidi.
14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente
almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da
garantire un`agevole operazione di svuotamento e dotato di
schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a
20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze
vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle
entrate ai servizi.
15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni
igienico-sanitarie riservate, l`obbligo di allestire nella
struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in
relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non
dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in
cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni
igienico-sanitarie riservate, l`obbligo di cui sopra permane
nella proporzione di una installazione ogni cento persone
ospitabili.
Art. 30
Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica
1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia
elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme
C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
2. I punti luce destinati alla illuminazione delle aree di uso
comune devono essere posti alla distanza massima di cinquanta
metri l`uno dall`altro e comunque in modo da garantire la agevole
fruizione della viabilita` veicolare e pedonale nonche` dei
servizi.
Art. 31
Smaltimento dei rifiuti
1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di
rete fognaria, realizzato nel rispetto della normativa vigente e
dei locali regolamenti d`igiene.
2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non
garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le
disposizioni impartite dal Comune.
3. In assenza di specifiche disposizioni del Comune, i rifiuti
solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili,
muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di
plastica a perdere, di capacita` complessiva non inferiore a
cento litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti piu`
di cento metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonche`
la pulizia degli appositi recipienti, deve essere assicurata
almeno una volta al giorno.
4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una
volta al giorno.
Art. 32
Impianto telefonico
1. Ciascuna struttura ricettiva deve essere dotata di impianto
telefonico per uso comune, con almeno una linea telefonica ogni
quattrocento ospiti autorizzati.
2. Nelle strutture per le quali non sia possibile l`installazione
di un impianto telefonico deve essere presente un servizio di
collegamento a mezzo di radio ricetrasmittente o telefono
cellulare appositamente dedicato a tale scopo.
Art. 33
Accesso di animali
1. L`accesso di animali al seguito della clientela puo` essere
consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni
contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente
pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere tenuti al
di fuori degli edifici di uso comune e custoditi dai proprietari
in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle
cose.
Art. 34
Autorizzazione all`esercizio
1. Le domande di autorizzazione all`esercizio per una delle
strutture ricettive di cui alla presente sezione devono essere
presentate al Comune.
2. I Comuni nell`esercizio delle relative funzioni utilizzano lo
sportello unico per le attivita` produttive.
3. Ai fini dell`attribuzione della classificazione il Comune,
entro tre giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia
competente copia della domanda di autorizzazione con il livello
di classificazione dichiarato dal richiedente allegando relazioni
e planimetrie della struttura ricettiva. La Provincia entro
trenta giorni comunica al Comune le proprie determinazioni.
4. L`autorizzazione all`esercizio di una struttura ricettiva di
cui al presente regolamento e` comprensiva di tutti i servizi
annessi che si intende svolgere all`interno della struttura
stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.
5. L`atto di autorizzazione deve indicare:
a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
b) la denominazione e la classificazione della struttura;
c) i periodi di apertura del complesso;
d) il numero delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite
con apposite strutture;
e) la capacita` ricettiva massima consentita;
f) le attivita` commerciali e di ristorazione presenti
nell`esercizio.
6. Eventuali variazioni degli elementi dell`autorizzazione devono
essere tempestivamente comunicate al Comune, che provvede alla
modifica dell`autorizzazione.
7. Tutte le strutture ricettive non servite da pubblico
acquedotto devono trasmettere al Comune, entro il 15 marzo di
ogni anno, un certificato di analisi, eseguito in data non
anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante
la potabilita` dell`acqua in distribuzione.
8. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia
di pubblicita` dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui
alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile
all`esterno l`insegna con la denominazione nonche` l`indicazione
della tipologia e del livello di classificazione, ove previsto.
9. All`interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di
ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile
l`autorizzazione all`esercizio. Il titolare, o il gestore, o il
rappresentante, se non presenti nell`esercizio, devono comunque
essere reperibili.
10. Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all`articolo
34 comma 3 del testo unico puo` esercitare l`attivita` del dante
causa fin dalla richiesta di reintestazione.
11. In caso di attivita` non continuativa, qualora non siano
variati gli elementi di cui al comma 5 lettere a), b), d), e), f)
il titolare della struttura ricettiva comunica al Comune, entro
il settantacinquesimo giorno precedente l`apertura, che
continuano a sussistere tutti i presupposti soggettivi e
oggettivi dell`autorizzazione ed, eventualmente, i nuovi periodi
di apertura. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da
pubblico acquedotto alla comunicazione di cui sopra deve essere
allegato un certificato di analisi, eseguito in data non
anteriore a trenta giorni, da un laboratorio abilitato,
attestante la potabilita` dell`acqua in distribuzione. La copia
della comunicazione vale come rinnovo.
CAPO II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Art. 35
Case per ferie
1. Le case per ferie, di cui all`articolo 47 comma 1 del testo
unico devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonche` dai
regolamenti edilizi e di igiene comunali.
2. Le case per ferie devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale
accessorio, di otto metri quadrati per le camere ad un letto e
dodici metri quadrati per le camere e due letti, con un
incremento di superficie di quattro metri quadrati per ogni
letto in piu`;
b) un`altezza minima dei locali di metri 2,40 per le localita`
site in comuni montani al di sopra dei settecento metri sul
livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per
le camere ricavate in sottotetto abitabili e` consentita
un`altezza media di metri 2,40 per gli immobili situati in
localita` comprese in comuni montani al di sopra di settecento
metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli immobili
situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle
superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni
dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti
letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando
le camere dotate di servizi igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia
o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per
camera;
e) uno o piu` locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da
pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di
metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo
di otto metri quadrati;
f) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali
che indichera` l`autorita` sanitaria;
g) telefono di norma ad uso degli ospiti.
3. A ciascun letto base potra` essere sovrapposto un altro letto,
purche` sia comunque garantita la cubatura di mc. 12 per ogni
posto letto aggiunto. Per gli esercizi gia` autorizzati alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, ove non via sia la
superficie minima necessaria di cui al comma 2 lettera a), e`
sufficiente che sia garantita l`esistenza di una cubatura minima
di dodici metri cubi per persona.
4. L`autorizzazione indica le persone che possono essere ospitate
nelle case per ferie, quali: dipendenti (e loro familiari) di
enti o aziende; soci di associazione; soggetti individuati in
apposite convenzioni; persone determinate o determinabili in base
a specifico rapporto di relazione con enti pubblici ed organismi
religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali.
5. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben
visibile all`esterno l`insegna con la denominazione nonche`
l`indicazione della tipologia.
Art. 36
Ostelli per la gioventu`
1. Gli ostelli per la gioventu` di cui all`articolo 48 del testo
unico devono possedere i requisiti previsti dall`articolo 35 del
presente regolamento per le case per ferie salvo quanto indicato
nei commi 2 e 3 successivi.
2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere
dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri
quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di
metri quadrati otto; tali locali possono coincidere con la sala
da pranzo.
3. A ciascun letto base potra` essere sovrapposto un altro letto,
purche` sia comunque garantita la cubatura di nove metri cubi per
ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi gia` autorizzati alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, ove non vi
sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2 lettera a)
dell`articolo 35, e` sufficiente che sia garantita l`esistenza di
una cubatura minima di nove metri cubi per persona.
4. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta all`esterno,
in modo ben visibile, l`insegna con la denominazione nonche`
l`indicazione della tipologia.
Art. 37
Rifugi Alpini
1. I rifugi alpini di cui all`articolo 49 del testo unico devono
possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento
degli ospiti. In particolare devono disporre di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di
alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso,
barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili).
2. Qualora vi sia la possibilita`, i servizi di cui al comma 1
sono posti in locali separati.
3. Il rifugio dispone di locali di fortuna sempre aperti e di
servizi igienico - sanitari. Presso la struttura deve essere
esposta in modo ben visibile all`esterno l`insegna con la
denominazione nonche` l`indicazione della tipologia.
Art. 38
Rifugi escursionistici
1. I rifugi escursionistici di cui all`articolo 47 comma 2 del
testo unico devono possedere gli stessi requisiti previsti per le
case per ferie.
2. L`autorizzazione indica le persone che di norma possono essere
ospitate nel rifugio escursionistico, quali: soci di
associazione; soggetti individuati in apposite convenzioni con
enti che operano nel settore dell`alpinismo o dell`escursionismo.
3. Presso la struttura deve essere esposta, all`esterno, in modo
ben visibile, l`insegna con la denominazione nonche`
l`indicazione della tipologia.
Art. 39
Affittacamere
1. I locali destinati all`esercizio di affittacamere devono
possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per
le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle
superfici delle camere e degli altri locali.
2. Per le camere a piu` di due letti la cubatura e la superficie
minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le
camere a due letti aumentate, per ogni letto in piu`, di un
numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla
differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle
a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter
accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da
letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Nelle stanze di soggiorno adibite all`uso comune non e`
consentito installare letti aggiunti.
4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un
servizio igienico sanitario (completo di wc con cacciata d`acqua,
lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente,
specchio) ogni dieci persone o frazione di dieci superiore a due,
comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o
conviventi.
5. Per le camere da letto, l`arredamento minimo deve essere
costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio,
cestino rifiuti ed un tavolo.
6. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi
compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una
volta alla settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una
volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento.
7. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben
visibile all`esterno l`insegna con la denominazione nonche`
l`indicazione della tipologia.
Art. 40
Case e appartamenti per vacanze
1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i
requisiti strutturali e igienico - edilizi previsti per le case
di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici
delle camere e degli altri locali.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati
i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a) pulizia delle unita` abitative ad ogni cambio di cliente e
almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente, cambio
di biancheria a richiesta, di stoviglie e corredi della
cucina;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas,
riscaldamento;
d) manutenzione delle unita` abitative, riparazione e
sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;
e) recapito e ricevimento ospiti.
3. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben
visibile all`esterno l`insegna con la denominazione nonche`
l`indicazione della tipologia.
Art. 41
Residenze d`epoca
1. Nella gestione delle residenze d`epoca di cui all`articolo 58
del testo unico devono essere assicurati i servizi essenziali ed
i requisiti tecnici e igienico - sanitari:
a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l`offerta
riguardi camere;
b) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora
l`offerta riguardi unita` abitative.
2. Alla residenza d`epoca si applicano tutte le disposizioni
relative agli esercizi di affittacamere e case appartamenti
vacanza ad eccezione rispettivamente del numero massimo dei posti
letto e minimo delle unita` abitative.
Art. 42
Residence
1. I residence di cui all`articolo 62 del testo unico devono
possedere, oltre ai requisiti igienico-edilizi previsti per le
case di civile abitazione, i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unita` abitative per l`alloggio della clientela
non inferiore a sette, ciascuna delle quali e` costituita
dall`insieme di uno o piu` locali preordinato come autonomo
appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza
da bagno;
b) i requisiti indicati nell`allegato H come obbligatori per la
classificazione nella terza categoria, salvo siano posseduti
requisiti di livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e
i locali in cui si svolge l`attivita` devono essere mantenuti
in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la
funzionalita`.
2. I residence esistenti, gia` autorizzati alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, che non possiedono i
requisiti minimi devono adeguarsi entro due anni dall`entrata in
vigore del presente regolamento, nel frattempo conservano il
livello minimo di classificazione gia` attribuito.
3. Il servizio di ricevimento (segreteria, informazioni,
portierato), situato in uno degli stabili in cui sono collocate
le unita` abitative o eventuali servizi centralizzati, deve
essere assicurato almeno quattro ore al giorno, esclusi festivi.
4. Ai fini dell`attribuzione della classificazione, il Comune,
entro tre giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia copia
della domanda di autorizzazione con il livello di classificazione
dichiarato dal richiedente, allegando relazioni e planimetrie
della struttura ricettiva. La Provincia entro trenta giorni
comunica al Comune le proprie determinazioni.
5. Eventuali variazioni degli elementi dell`autorizzazione devono
essere tempestivamente comunicate al Comune, che provvede alla
modifica dell`autorizzazione; in caso di attivita` non
continuativa, il titolare della struttura comunica al Comune,
prima della riapertura, eventuali variazioni, compreso i nuovi
periodi di apertura.
6. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia
di pubblicita` dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui
al presente articolo deve essere esposta in modo ben visibile
all`esterno l`insegna con la denominazione nonche` l`indicazione
della tipologia e del livello di classificazione.
CAPO III
STABILIMENTI BALNEARI
Art. 43
Disposizioni Generali
1. Gli stabilimenti balneari di cui al presente capo sono
strutture delimitate, attrezzate prevalentemente per la
balneazione, a gestione unitaria.
2. Gli stabilimenti balneari devono possedere i requisiti
specificati negli articoli seguenti, nonche` gli altri requisiti
tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla
norme vigenti in materia.
3. Qualora lo stabilimento balneare anticipi l`apertura rispetto
al 1 giugno, i prezzi relativi saranno comunicati con gli stessi
termini indicati nell`articolo 76 comma 2 del testo unico.
Art. 44
Requisiti minimi
1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti
requisiti minimi:
a) un numero di cabine pari al dieci per cento del numero dei
punti ombra (ombrelloni, tende e simili). La cabina, locale
chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima
di mq. 0,80, deve essere fornita di attaccapanni, specchio,
sgabello e porta chiudibile dall`interno;
b) un locale spogliatoio ad uso comune con le stesse
caratteristiche previste per la cabina;
c) servizi igienici costituiti da locali bagno dotati di vaso e
lavabo, con superficie minima di metri quadrati 0,80 e porta
chiudibile dall`interno. Il lavabo puo` essere collocato anche
in zona antibagno;
d) le attrezzature di servizi previste dalla concessione
demaniale e da specifiche disposizioni, compreso recipienti
idonei alla raccolta di rifiuti la cui pulizia deve essere
assicurata almeno una volta al giorno. Tutta l`area dello
stabilimento a disposizione degli ospiti, arenile compreso,
dev`essere mantenuta in buono stato di pulizia;
e) tutti i requisiti indicati nell`allegato I come obbligatori
per la classificazione ad una stella marina, tranne i casi in
cui siano posseduti requisiti di livello superiore. Le
attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge
l`attivita` devono essere mantenuti in buono stato di
conservazione, tale da assicurarne la funzionalita`.
2. Si intende per punto ombra la superficie dell`arenile riparata
dal sole, dotata almeno di una sedia a sdraio. Eventuali tende e
simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a
piu` punti ombra in rapporto alla loro superficie.
Art. 45
Informazioni relative alla struttura
1. Presso lo stabilimento balneare deve essere esposta in modo
ben visibile all`esterno l`insegna con la denominazione,
l`indicazione del livello di classificazione. Con atto del
dirigente del competente ufficio regionale, da emanare entro
trenta giorni dall`entrata in vigore del presente regolamento,
sono individuate le caratteristiche (forma, colore ed altri
elementi distintivi) della simbologia delle stelle marine di cui
all`articolo 69 comma 3 del testo unico.
2. All`interno della struttura deve essere esposta in modo ben
visibile l`autorizzazione all`esercizio ovvero, in caso di
esercizi gia` in attivita` all`entrata in vigore del presente
regolamento, copia della comunicazione, nonche` la tabella dei
prezzi.
Art. 46
Autorizzazione all`esercizio
1. L`esercizio dello stabilimento balneare e` subordinato
all`autorizzazione del Comune secondo le disposizioni contenute
del Titolo II, capo I, sezione III del testo unico.
2. Ai fini dell`attribuzione della classificazione il Comune,
entro tre giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia
competente copia della domanda di autorizzazione con il livello
di classificazione dichiarato dal richiedente. La Provincia entro
trenta giorni trasmette al Comune le proprie determinazioni.
3. L`atto di autorizzazione deve indicare:
a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
b) la denominazione e la classificazione della struttura;
c) i periodi di apertura del complesso;
d) il numero delle cabine;
e) le attivita` di somministrazione presenti nell`esercizio.
4. Eventuali variazioni degli elementi dell`autorizzazione devono
essere tempestivamente comunicate al Comune, che provvede alla
modifica dell`autorizzazione.
5. Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui al presente
capo puo` esercitare l`attivita` del dante causa fin dalla
richiesta di reintestazione.
6. All`inizio della stagione balneare il titolare della struttura
comunica al Comune, prima della riapertura, eventuali variazioni
degli elementi contenuti nell`autorizzazione, compresi i nuovi
periodi di apertura.
7. L`autorizzazione conserva validita` fino a che non ricorrano
le fattispecie di sospensione o di revoca.
Art. 47
Classificazione
1. Gli stabilimenti balneari, ai sensi dell`articolo 69 del testo
unico, in base all`allegato I sono classificati con:
a) 1 stella marina;
b) 2 stelle marine;
c) 3 stelle marine.
2. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da
comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il
titolare o il gestore lo dichiara in occasione della
comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La
Provincia entro sessanta giorni verifica il possesso dei nuovi
requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine
richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un
provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello
di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune
l`atto di attribuzione dell`eventuale nuovo livello di
classificazione.
3. La Provincia puo` procedere in ogni momento, anche d`ufficio,
alla rettifica della classificazione qualora accerti che uno
stabilimento balneare possieda requisiti di classificazione
inferiore. Il provvedimento della Provincia e` notificato
all`interessato e trasmesso al Comune.
Art. 48
Disposizioni transitorie per gli stabilimenti in attivita`
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento il titolare dello stabilimento balneare gia` in
attivita` comunica al Comune i requisiti posseduti, fra quelli
elencati nell`allegato I, e il livello di classificazione
conseguentemente attribuibile alla struttura.
2. Il Comune trasmette la comunicazione alla Provincia che
provvede nei modi previsti dall`articolo 47 comma 2.
3. Fino all`attribuzione della classificazione da parte della
Provincia, lo stabilimento e` classificato secondo quanto
dichiarato dal titolare nella comunicazione di cui al comma 1.
4. Gli stabilimenti esistenti che non possiedono i requisiti
minimi di cui all`articolo 44 comma 1 lettere a), b), c), d)
devono adeguarsi entro due anni dall`entrata in vigore del
presente regolamento. Nel frattempo acquisiscono il livello
minimo di classificazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 49
Norma di salvaguardia
1. Sono fatti salvi i titoli abilitativi gia` conseguiti dalle
imprese turistiche all`entrata in vigore del testo unico, previo
adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione.
Art. 50
Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
a) Regolamento regionale 31 agosto 1998, n. 3 "Regolamento di
attuazione della LR 12 novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in
materia di disciplina e classificazione delle strutture
ricettive relativo a campeggi e parchi di vacanza, villaggi
turistici, aree di sosta";
b) Regolamento regionale 26 novembre 1998, n. 5 "Regolamento di
attuazione della LR 12 novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in
materia di disciplina e classificazione delle strutture
ricettive relativo ad alberghi e residenze turistico-
alberghiere".
c) Regolamento regionale 22 marzo 2000, n. 1 "Regolamento di
esecuzione della LR 14 ottobre 1999, n. 54 - Norme di riordino
delle funzioni amministrative in materia di informazione,
accoglienza e promozione turistica locale della Regione
Toscana. Istituzione delle Agenzie per il turismo".
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Il presente Regolamento e` pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed entra in vigore il 15 giorno successivo alla sua
pubblicazione.
E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 23 aprile 2001
Martini
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