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      Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42)

      Regolamenti Regionali del 23/04/2001


      (Pubblicato sul Boll. n 14 del 03/05/2001, parte Prima , SEZIONE I )



                    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
      Visto l`art.  121 della  Costituzione, quarto  comma, cosi`  come
      modificato dall`art.  1 della  Legge Costituzionale  22  novembre
      1999, n. 1;
      
      Visto l`art. 158 della LR 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle
      Leggi Regionali  in materia  di turismo)  che demanda ad apposito
      regolamento regionale l`attuazione della legge stessa;
      
      Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 9 aprile
      2001 concernente "Regolamento di attuazione del testo unico delle
      leggi regionali  in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42)"
      con la  quale e` approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i
      pareri del  Comitato Tecnico della Programmazione di cui all`art.
      26,  comma  3,  della  LR  17  marzo  2000  n.  26,  nonche`  dei
      Dipartimenti di  cui all`art.  41, comma  3, della medesima legge
      regionale n. 26;
      
      Vista la decisione n. 4 del 20 aprile 2001 con la quale la CCART.
      non ha riscontrato vizi di legittimita`:
      
      EMANA
      il seguente Regolamento:
      
      REGOLAMENTO DI  ATTUAZIONE DEL  TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI
      IN MATERIA DI TURISMO
      
      INDICE
      
      TITOLO I
      DISPOSIZIONI GENERALI
      Articolo 1 - Oggetto e definizioni
      Articolo 2 - Dati contenuti in albi ed elenchi
      
      TITOLO II
      INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
      
      CAPO I
      SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
      Articolo 3 - Caratteristiche degli uffici di informazione e
                   standard dei servizi
      Articolo 4 - Uso dei segni distintivi
      Articolo 5 - Affidamento dei servizi a soggetti terzi
      Articolo 6 - Comitato tecnico di coordinamento per i servizi
      
      CAPO II
      ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
      Articolo  7 - Attivita` delle Pro-loco
      Articolo  8 - Iscrizione agli albi provinciali
      Articolo  9 - Effetti dell`iscrizione agli albi provinciali
      Articolo 10 - Aggiornamento degli albi provinciali
      
      TITOLO III
      IMPRESE TURISTICHE
      
      CAPO I
      STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
      
      SEZIONE PRIMA
      ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
      Articolo 11 - Disposizioni generali
      Articolo 12 - Requisiti minimi
      Articolo 13 - Denominazione
      Articolo 14 - Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria
      Articolo 15 - Camere
      Articolo 16 - Unita` abitative
      Articolo 17 - Dipendenze
      Articolo 18 - Informazioni relative alla struttura
      Articolo 19 - Accesso di animali
      Articolo 20 - Autorizzazione all`esercizio
      
      SEZIONE SECONDA
      CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA
      Articolo 21 - Disposizioni generali
      Articolo 22 - Area di pertinenza della struttura
      Articolo 23 - Accesso, viabilita` e parcheggio
      Articolo 24 - Servizio di sorveglianza e di ricevimento
      Articolo 25 - Piazzole
      Articolo 26 - Strutture allestite nei villaggi turistici e nei
                    campeggi
      Articolo 27 - Capacita` ricettiva
      Articolo 28 - Pronto soccorso
      Articolo 29 - Impianto di approvvigionamento idrico e servizi
                    idrosanitari
      Articolo 30 - Impianto di illuminazione e distribuzione di
                    energia elettrica
      Articolo 31 - Smaltimento dei rifiuti
      Articolo 32 - Impianto telefonico
      Articolo 33 - Accesso di animali
      Articolo 34 - Autorizzazione all`esercizio
      
      CAPO II
      ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
      Articolo 35 - Case per ferie
      Articolo 36 - Ostelli per la gioventu`
      Articolo 37 - Rifugi alpini
      Articolo 38 - Rifugi escursionistici
      Articolo 39 - Affittacamere
      Articolo 40 - Case o appartamenti per vacanze
      Articolo 41 - Residenze d`epoca
      Articolo 42 - Residence
      
      CAPO III
      STABILIMENTI BALNEARI
      Articolo 43 - Disposizioni generali
      Articolo 44 - Requisiti minimi
      Articolo 45 - Informazioni relative alla struttura
      Articolo 46 - Autorizzazione all`esercizio
      Articolo 47 - Classificazione
      Articolo 48  - Disposizioni  transitorie per  gli stabilimenti in
      attivita`
      
      TITOLO IV
      DISPOSIZIONI FINALI
      Articolo 49 - Norma di salvaguardia
      Articolo 50 - Abrogazioni
      
      ALLEGATI
      Allegato A - Caratteristiche e standard tecnici degli Uffici di
                   informazione e accoglienza turistica
      Allegato B - Caratteristiche e standard relativi al servizio di
                   informazione e accoglienza turistica
      Allegato C - Requisiti obbligatori per la classificazione degli
                   alberghi
      Allegato D - Requisiti obbligatori per la classificazione delle
                   residenze turistico-alberghiere
      Allegato E - Requisiti obbligatori per la classificazione dei
                   campeggi e dei parchi di vacanza
      Allegato F - Requisiti obbligatori per la classificazione dei
                   villaggi turistici
      Allegato G - Requisiti obbligatori per la classificazione delle
                   aree di sosta
      Allegato H - Requisiti obbligatori per la classificazione dei
                   residence
      Allegato I - Requisiti obbligatori per la classificazione degli
                   stabilimenti balneari
      
      TITOLO I
      DISPOSIZIONI GENERALI
      
      Art. 1
      Oggetto e definizioni
      
      1. Il  presente regolamento da` attuazione alla LR 23 marzo 2000,
      n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
      
      2. Agli effetti del presente regolamento:
      
      - per  "testo unico" si intende la LR 23 marzo 2000, n. 42 "Testo
        unico delle leggi regionali in materia di turismo";
      - per  "APT" si  intende l`Agenzia  per il  Turismo di  cui  agli
        articoli 11 e seguenti del testo unico;
      - per  "uffici  di  informazione  regionale"  e  per  "uffici  di
        informazione locale"  si intendono gli uffici di informazione e
        accoglienza turistica  che erogano  servizi  rispettivamente  a
        carattere regionale e a carattere locale;
      - per  "ambiti territoriali"  di cui  al titolo  II del  presente
        regolamento  si   intendono  gli  ambiti  turistici  richiamati
        dall`articolo 10 del testo unico.
      
      Art. 2
      Dati contenuti in albi ed elenchi
      
      1. I  dati personali  presenti negli  albi ed  elenchi di  cui al
      testo  unico   e  di  cui  al  presente  regolamento,  tenuti  ed
      aggiornati dai  competenti uffici,  possono  formare  oggetto  di
      comunicazione e  diffusione a  soggetti privati e pubblici, anche
      tramite pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
      Toscana.
      
      TITOLO II
      INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
      
      CAPO I
      SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
      
      Art. 3
      Caratteristiche degli  uffici  di  informazione  e  standard  dei
      servizi
      
      1. Gli  uffici di  informazione regionale sono situati, di norma,
      nel comune  dove ha  sede l`APT,  nei centri turistici di maggior
      richiamo e nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo
      di transito.
      
      2. Gli  standard tecnici  relativi agli  uffici  di  informazione
      regionale e  locale sono  definiti  nell`allegato  A;  la  Giunta
      regionale, con  proprio atto,  puo` modificare  e aggiornare tali
      standard sentito  il Comitato  tecnico di coordinamento di cui al
      successivo articolo 6.
      
      3. Gli  standard tecnici  definiti dall`allegato  A sono adottati
      dagli uffici  di informazione istituiti a decorrere dal 15 aprile
      2000; gli  uffici gia`  esistenti a  tale data  adeguano i propri
      standard compatibilmente  con le  caratteristiche strutturali dei
      locali ove sono ubicati.
      
      4. Gli standard tecnici relativi ai servizi a carattere regionale
      e locale  sono definiti nell`allegato B; la Giunta regionale, con
      proprio atto,  puo` modificare e aggiornare tali standard sentito
      il Comitato tecnico di coordinamento.
      
      5. Il  controllo in  merito al rispetto degli standard tecnici di
      cui ai  precedenti commi  e` esercitato  dalla Provincia  che, in
      caso di  perdita dei  requisiti, dispone  il divieto dell`uso dei
      segni distintivi di cui all`articolo 4.
      
      6. Tra  i servizi  offerti  presso  gli  uffici  di  informazione
      regionale e  locale  puo`  esservi  la  prenotazione  di  servizi
      turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive della
      Toscana.   La   presenza   di   questo   servizio   deve   essere
      opportunamente segnalata all`esterno dell`edificio.
      
      7. La  prenotazione dei  servizi turistici  e  del  pernottamento
      presso le  strutture ricettive puo` essere effettuata, presso gli
      uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in
      entrata in  Toscana, da  agenzie di  viaggi  e  turismo,  secondo
      quanto previsto,  per l`affidamento  del servizio,  dal  presente
      capo.
      
      8. Il  solo servizio  di prenotazione  di soggiorni  in strutture
      ricettive del territorio di competenza per i turisti che accedono
      agli uffici  puo` essere  effettuato direttamente  dal  personale
      addetto agli  uffici di informazione regionale o locale, compresi
      i soggetti  terzi di  cui all`articolo 7, comma 5, lettera c) del
      testo unico. La Provincia definisce il territorio di competenza o
      individuandolo nel  territorio del  Comune in  cui  e`  collocato
      l`ufficio, o anche dei comuni limitrofi, o dell`APT. Le modalita`
      della prenotazione  e i  rapporti con  i gestori  delle strutture
      ricettive interessate  ad usufruire  del servizio di prenotazione
      presso  gli  uffici  di  informazione  regionale  e  locale  sono
      regolati da apposita convenzione.
      
      9. Per  il servizio  di prenotazione  di cui  al comma 8 l`utenza
      interessata corrisponde  all`ufficio di  informazione un  importo
      non superiore  al cinque  per cento del costo di un pernottamento
      presso la  struttura ricettiva  prenotata. L`entita` dell`importo
      deve  essere  esposta  nell`ufficio  in  posizione  perfettamente
      visibile da  parte dell`utenza.  Nessun importo  e` dovuto  se la
      prenotazione non viene effettuata.
      
      10.  La   Provincia,  nell`ambito  del  piano  triennale  di  cui
      all`articolo 8,  comma 4  del testo unico, individua i servizi di
      cui ai  commi 6  e 7 da erogare presso gli uffici di informazione
      regionale e  locale. I  servizi esistenti  possono essere erogati
      fino ad  un anno dall`entrata in vigore del presente regolamento;
      decorso tale  termine devono  adeguarsi alle  disposizioni  della
      Provincia. Con  il Programma  annuale di  promozione economica la
      Giunta Regionale puo` individuare i servizi da erogare presso gli
      uffici  di  informazione  e  accoglienza  turistica  a  carattere
      regionale svolti dalla Regione.
      
      Art. 4
      Uso dei segni distintivi
      
      1.  I   segni  distintivi   che  contrassegnano   gli  uffici  di
      informazione regionale  e locale  al fine  di offrire un`immagine
      unitaria  dei   servizi  di  informazione  ed  accoglienza,  sono
      definiti con  deliberazione della  Giunta regionale.  Essi devono
      essere utilizzati  per la  segnaletica stradale,  compatibilmente
      con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per
      i contrassegni  del personale  di contatto in servizio presso gli
      uffici. La  Giunta regionale, con proprio atto, puo` modificare i
      segni distintivi.
      
      2. Possono  utilizzare i  segni distintivi  di cui al comma 1 gli
      uffici di informazione istituiti dalle APT e dagli Enti locali in
      possesso degli standard previsti dal regolamento.
      
      Art. 5
      Affidamento dei servizi a soggetti terzi
      
      1. I  servizi di  informazione e  accoglienza  turistica  di  cui
      all`articolo  7   del  testo  unico  possono  essere  affidati  a
      imprenditori, societa`,  consorzi  o  cooperative  aventi  tra  i
      propri oggetti  di  impresa  l`esercizio  di  tali  attivita`.  I
      servizi locali  possono essere  affidati  alle  Pro-loco  di  cui
      all`articolo 22 del testo unico iscritte agli albi provinciali.
      
      2.  Il  personale  utilizzato  negli  uffici  di  informazione  e
      accoglienza deve possedere la preparazione professionale prevista
      dagli standard di cui all`allegato B.
      
      3. I  soggetti di  cui al  comma 1  sono selezionati dal soggetto
      affidatore a  seguito  di  procedura  ad  evidenza  pubblica  nel
      rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  appalto  di
      servizi; tali  servizi  sono  svolti  nel  rispetto  di  apposita
      convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto l`appalto.
      
      4. Il  servizio  di  informazione  locale  puo`  essere  affidato
      mediante convenzione  qualora vi  sia un`unica  associazione Pro-
      loco operante nella localita` in cui ha sede l`ufficio.
      
      5. I soggetti affidatari dei servizi di cui al presento capo, non
      possono  pubblicizzare  esternamente,  con  insegne,  la  propria
      presenza  all`interno  dell`ufficio  di  informazione  turistica.
      L`agenzia di  viaggio e  turismo  che  eroga  i  servizi  di  cui
      all`articolo 3  comma 7  deve usare  la propria  denominazione  e
      ragione sociale  nei contratti  stipulati con  gli utenti  e  nei
      documenti fiscali.
      
      6. L`effettuazione  dei  servizi  di  prenotazione  da  parte  di
      un`agenzia di  viaggi e  turismo non  la esclude dall`affidamento
      degli altri Servizi di informazione e accoglienza turistica.
      
      Art. 6
      Comitato tecnico di coordinamento per i servizi
      
      1. Per  garantire un  costante  raccordo  tra  l`attivita`  della
      Regione, degli  Enti locali  e delle APT in materia di servizi di
      informazione e  accoglienza turistica  allo scopo di erogare tali
      servizi in  forma omogenea negli ambiti territoriali e` istituito
      il  Comitato   tecnico  di   coordinamento  per  il  servizio  di
      informazione e accoglienza turistica.
      
      2. Fanno  parte del Comitato cinque direttori di APT a rotazione,
      il Dirigente  della struttura regionale preposta alla materia, un
      rappresentante designato  dall`Unione  Regionale  delle  Province
      Toscane (URPT),  un  rappresentante  designato  dall`Associazione
      Nazionale   Comuni   Italiani   (A.N.C.I.),   un   rappresentante
      dell`Unione   Nazionale   Proloco   d`Italia   (U.N.P.L.I.),   un
      rappresentante dell`Unione  Nazionale Comuni,  Comunita` ed  Enti
      Montani (U.N.C.E.M.), un rappresentante dell`Unioncamere Toscana,
      un rappresentante  del Comitato regionale Consumatori, un esperto
      designato dalle  associazioni di  categoria piu`  rappresentative
      delle imprese  turistiche. Il Comitato e` nominato dal Presidente
      della Giunta  regionale e  rimane in  carica per  l`intera durata
      della legislatura.
      
      3. Per ogni membro effettivo deve essere designato un supplente.
      
      4. Un  funzionario  della  Giunta  Regionale,  appartenente  alla
      struttura regionale  preposta alla materia, svolge le funzioni di
      segretario.
      
      5. Il Comitato si riunisce una volta ogni sei mesi o su richiesta
      di sei membri effettivi.
      
      6. Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennita`.
      
      7. Oltre  ai compiti  previsti dall`articolo  3, commi  2 e 4, il
      Comitato puo`  elaborare, documenti tecnici al fine di promuovere
      processi  di   qualificazione  dei   servizi  di  informazione  e
      accoglienza.
      
      CAPO II
      ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
      
      Art. 7
      Attivita` delle Pro-loco
      
      1. Le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per:
      
      a) realizzare  iniziative idonee  a favorire  la  conoscenza,  la
         tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
      b) realizzare  iniziative idonee  a favorire  la  promozione  del
         patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
      c) realizzare  iniziative atte  a  migliorare  le  condizioni  di
         soggiorno dei turisti;
      d) garantire  migliori servizi  di assistenza  e informazione  ai
         turisti.
      
      2. Tra  le attivita` di cui al comma 1 e` compreso l`affidamento,
      da parte  degli Enti  locali, alle  Pro-loco iscritte  agli  albi
      provinciali, dei  servizi di informazione e accoglienza turistica
      a carattere locale.
      
      Art. 8
      Iscrizione agli albi provinciali
      
      1. Per  l`iscrizione agli  albi provinciali  devono concorrere le
      seguenti condizioni:
      
      a) lo  statuto  dell`associazione  deve  sancire  un  ordinamento
         interno a  base democratica  e determinare  una organizzazione
         funzionale conforme  alla norme  del Libro  I  Titolo  II  del
         codice civile;
      b) l`associazione deve aver gia` operato per almeno due anni;
      c) le  entrate per  le quote associative e per contributi vari di
         enti, associazioni  e  privati,  nonche`  le  eventuali  altre
         entrate derivanti  dallo svolgimento di attivita` attinenti ai
         compiti   della    Pro-loco,   devono   essere   adeguate   al
         perseguimento delle finalita` statutarie dell`associazione.
      
      2. Ai  fini dell`iscrizione  all`albo provinciale  l`associazione
      Pro-loco  interessata   deve  presentare  apposita  domanda  alla
      Provincia competente per territorio, corredata dei dati necessari
      a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
      
      3. La  Provincia, sentito  il  Comune  interessato,  provvede  in
      ordine  all`iscrizione   dell`associazione   Pro-loco   nell`albo
      provinciale.
      
      4. Qualunque  modificazione dello statuto di un`associazione Pro-
      loco, iscritta  all`albo deve essere comunicata, entro il termine
      di  novanta   giorni  dall`approvazione   della  modifica,   alla
      Provincia,  che  ne  verifica  la  conformita`  con  i  requisiti
      previsti dal presente capo.
      
      Art. 9
      Effetti dell`iscrizione agli albi provinciali
      
      1. L`iscrizione  agli albi provinciali costituisce condizione per
      svolgere, in  cooperazione con  gli Enti  Locali, le attivita` di
      cui all`articolo  22 del testo unico e ottenere l`affidamento dei
      servizi di  informazione  e  accoglienza  turistica  a  carattere
      locale.
      
      Art. 10
      Aggiornamento degli albi provinciali
      
      1. La Provincia provvede all`aggiornamento dell`albo.
      
      2. Qualora  sia accertato  che siano venute meno una o piu` delle
      condizioni che  hanno dato  luogo all`iscrizione e l`associazione
      Pro-loco,  a   richiesta  della   Provincia,   non   provveda   a
      ripristinarle entro  tre mesi,  ovvero qualora  sia accertato che
      l`associazione  non   svolga  alcuna   delle  attivita`   di  cui
      all`articolo 7,  la Provincia  stessa ne dispone la cancellazione
      dall`albo, dandone  comunicazione entro quindici giorni al Comune
      territorialmente competente.
      
      TITOLO III
      IMPRESE TURISTICHE
      
      CAPO I
      STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
      
      SEZIONE PRIMA
      ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
      
      Art. 11
      Disposizioni generali
      
      1. Gli  alberghi  e  le  residenze  turistico-alberghiere  devono
      possedere  i   requisiti  specificati  negli  articoli  seguenti,
      nonche` gli  altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e
      di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
      
      2. Gli  alberghi e  la residenze  turistico-alberghiere, ai  fini
      della loro  classificazione, devono inoltre possedere i requisiti
      elencati, rispettivamente, negli allegati C e D. Le attrezzature,
      gli arredi  e i locali in cui si svolge l`attivita` devono essere
      mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la
      funzionalita`.
      
      Art. 12
      Requisiti minimi
      
      1. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
      
      a) un  numero di  camere adibite al pernottamento della clientela
         non  inferiore  a  sette;  nel  computo  sono  comprese  anche
         eventuali unita`  abitative nei  limiti previsti dall`articolo
         26, comma 4 del testo unico;
      b) almeno un locale bagno ogni dieci posti letto;
      c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera
         adibita al pernottamento della clientela;
      d) almeno un locale ad uso comune;
      e) tutti  i requisiti  indicati nell`allegato  C come obbligatori
         per la  classificazione ad  una stella,  tranne i  casi in cui
         siano posseduti requisiti di livello superiore.
      
      2. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti
      requisiti minimi:
      
      a) un  numero di  unita` abitative adibite al pernottamento della
         clientela non  inferiore a  sette, dotate di servizio autonomo
         di cucina  e di  locale  bagno  riservato;  nel  computo  sono
         comprese anche  eventuali camere, con o senza vano soggiorno e
         senza il servizio di cucina, nei limiti previsti dall`articolo
         27 comma 2 del testo unico;
      b) almeno un locale per uso comune;
      c) tutti  i requisiti  indicati nell`allegato  D come obbligatori
         per la classificazione a due stelle tranne i casi in cui siano
         posseduti requisiti di livello superiore.
      
      Art. 13
      Denominazione
      
      1. La  denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata
      dalla presente  sezione non  puo` essere uguale a quella di altre
      strutture  ricettive   presenti  nell`ambito  territoriale  dello
      stesso  Comune,  ovvero  nel  territorio  dei  Comuni  confinanti
      qualora si  tratti di  due aziende  le  cui  aree  di  pertinenza
      risultano contigue;  non e`  inoltre consentito  di  assumere  la
      denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione
      del titolare  della azienda  cessata, fatta  salva l`applicazione
      delle norme  del codice civile vigente in materia, a meno che non
      siano trascorsi  almeno sette  anni  dalla  effettiva  cessazione
      dell`azienda.
      
      2. Il  Comune verifica  il rispetto di quanto disposto al comma 1
      in sede  di rilascio  della autorizzazione all`esercizio, nonche`
      nei casi di mutamento della denominazione.
      
      Art. 14
      Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria
      
      1. I  servizi di  ricevimento e di portineria-informazioni devono
      essere posti in un locale apposito all`ingresso della struttura.
      
      2. L`area  destinata all`alloggio  della  clientela  deve  essere
      articolata in camere o in unita` abitative.
      
      Art. 15
      Camere
      
      1. Si  intende per  camera il  singolo locale  preordinato per il
      pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da
      corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
      
      2. La camera adibita al pernottamento della clientela puo` essere
      dotata di  locale bagno  riservato. Qualora la camera sia dotata,
      oltre che  di bagno  riservato, di  vano soggiorno  annesso  alla
      camera stessa,  ma da  questa separato  e distinto,  puo`  essere
      assunta la denominazione di "suite".
      
      Art. 16
      Unita` abitative
      
      1. Si intende per unita` abitativa l`insieme di uno o piu` locali
      preordinato come  autonomo appartamento  e destinato all`alloggio
      della  clientela.   Ciascuna  unita`   abitativa  deve  risultare
      direttamente accessibile  da corridoi  o  da  altre  aree  comuni
      mediante porta munita di` serratura.
      
      2. Ogni unita` abitativa deve essere fornita di servizio autonomo
      di cucina e di almeno un locale bagno riservato.
      
      Art. 17
      Dipendenze
      
      1. Sono  definite dipendenze  i locali destinati all`alloggio dei
      clienti collocati  in parti  distinte dello  stesso stabile  o in
      stabili diversi  dalla casa  madre, distanti di norma non piu` di
      cinquanta metri.  L`ubicazione deve  consentire  il  mantenimento
      dell`unitarieta` della gestione e di utilizzo dei servizi.
      
      2. La  dipendenza mantiene  lo stesso  livello di classificazione
      della casa madre quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:
      
      a) le  camere o  unita` abitative possiedano i requisiti previsti
         dalla voce  3 degli  allegati  C  e  D  per  quel  livello  di
         classificazione  e   nelle   camere/unita`   abitative   siano
         assicurati  gli   stessi  servizi   resi  nelle  camere/unita`
         abitative della  casa madre;  inoltre la  distanza dalla  casa
         madre non  sia di norma superiore ai venti metri e il percorso
         tra i  due stabili  sia protetto  e  realizzato  in  modo  che
         risulti la continuita` con la struttura principale;
      b) le  camere o  unita` abitative possiedano i requisiti previsti
         dalla voce  3 degli  allegati  C  e  D  per  quel  livello  di
         classificazione  e   nelle   camere/unita`   abitative   siano
         assicurati  gli   stessi  servizi   resi  nelle  camere/unita`
         abitative  della   casa  madre.  La  dipendenza  deve  inoltre
         disporre di  una saletta  per  la  prima  colazione  e  di  un
         servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in
         cui e` assicurato nella casa madre.
      
      3. Fuori  dalle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  il  livello  di
      classificazione attribuito  alla dipendenza  e`  stabilito  sulla
      base dei  requisiti delle  sole  camere/unita`  abitative  e  dei
      servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello
      di classificazione  della dipendenza  risultante dai requisiti di
      cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la
      dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.
      
      4. In  nessun caso  una dipendenza  puo` assumere  un livello  di
      classificazione superiore a quello della casa madre.
      
      Art. 18
      Informazioni relative alla struttura
      
      1. Oltre  a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia
      di pubblicita`  dei prezzi,  presso le strutture ricettive di cui
      alla presente  sezione deve  essere esposta  in modo ben visibile
      all`esterno l`insegna  con la denominazione nonche` l`indicazione
      della tipologia e del livello di classificazione.
      
      2. All`interno  di ciascuna  struttura ricettiva,  nella zona  di
      ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile
      l`autorizzazione all`esercizio.
      
      Art. 19
      Accesso di animali
      
      1. L`accesso  di animali  al seguito  della clientela puo` essere
      consentito a  condizione che  siano  rispettate  le  prescrizioni
      contenute  nei   regolamenti  comunali   e   sia   opportunamente
      pubblicizzato. Gli  animali devono  in ogni caso essere custoditi
      dai proprietari  in modo  da non  arrecare molestie  o danni alle
      persone e alle cose.
      
      Art. 20
      Autorizzazione all`esercito
      
      1. La  domanda di  autorizzazione  all`esercizio  per  una  delle
      strutture ricettive  di cui  alla presente  sezione  deve  essere
      presentata al Comune.
      
      2. I  Comuni nell`esercizio delle relative funzioni utilizzano lo
      sportello unico per le attivita` produttive.
      
      3. Ai  fini dell`attribuzione  della classificazione,  il Comune,
      entro tre  giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia copia
      della domanda di autorizzazione con il livello di classificazione
      dichiarato dal  richiedente, allegando  relazioni  e  planimetrie
      della struttura  ricettiva.  La  Provincia  entro  trenta  giorni
      comunica al Comune le proprie determinazioni.
      
      4. L`autorizzazione  all`esercizio di  una struttura ricettiva di
      cui al  presente regolamento  e` comprensiva  di tutti  i servizi
      annessi che  si intende  svolgere nella  struttura stessa.  Detti
      servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.
      
      5. L`atto di autorizzazione deve indicare:
      
      a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
      b) la denominazione e la classificazione della struttura;
      e) i periodi di apertura;
      d) il numero delle camere e delle unita` abitative;
      e) la  capacita` ricettiva  massima consentita, con l`indicazione
         del numero  delle camere  singole, delle  camere doppie, delle
         camere suscettibili  di  eventuali  letti  aggiunti  e  numero
         massimo di letti aggiungibili;
      f) le attivita` di ristorazione presenti nell`esercizio.
      
      6. Eventuali variazioni degli elementi dell`autorizzazione devono
      essere tempestivamente  comunicate al  Comune, che  provvede alla
      modifica dell`autorizzazione.
      
      7. Il  subentrante, in possesso dei requisiti di cui all`articolo
      34 comma  3 del testo unico puo` esercitare l`attivita` del dante
      causa fin dalla richiesta di reintestazione.
      
      8. Il  titolare, o  il  gestore,  o  il  rappresentante,  se  non
      presenti nell`esercizio, devono comunque essere reperibili.
      
      9. In  caso di  attivita` non  continuativa,  qualora  non  siano
      variati gli elementi di cui al comma 5 lettere a), b), d), e), f)
      il titolare  della struttura  ricettiva comunica al Comune, entro
      il   settantacinquesimo   giorno   precedente   l`apertura,   che
      continuano  a   sussistere  tutti   i  presupposti  soggettivi  e
      oggettivi dell`autorizzazione  ed, eventualmente, i nuovi periodi
      di apertura. La copia della comunicazione vale come rinnovo.
      
      SEZIONE SECONDA
      CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA
      
      Art. 21
      Disposizioni generali
      
      1. I  campeggi, i  parchi di  vacanza, i  villaggi turistici e le
      aree di  sosta devono  possedere i  requisiti  specificati  negli
      articoli seguenti,  nonche` gli  altri requisiti tecnico edilizi,
      igienico sanitari  e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in
      materia.
      
      2. I  campeggi, i  parchi di  vacanza e  i villaggi turistici, ai
      fini della  loro  classificazione,  devono  inoltre  possedere  i
      requisiti elencati  rispettivamente negli  allegati  E  e  F.  Le
      attrezzature, gli  arredi e i locali in cui si svolge l`attivita`
      devono essere  mantenuti in buono stato di conservazione, tale da
      assicurarne la funzionalita`.
      
      3. Le  aree di  sosta devono possedere, oltre ai requisiti di cui
      al comma 1, i requisiti elencati nell`allegato G.
      
      Art. 22
      AREA di pertinenza della struttura
      
      1. L`area  destinata alla  sosta e  al soggiorno  della clientela
      deve essere  articolata  in  piazzole,  libere  o  allestite  con
      strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici,
      gli uffici,  gli  impianti  tecnologici  e  gli  altri  impianti,
      nonche` il  ristorante, il  bar, lo  spaccio  e  le  attrezzature
      sportive e  ricreative devono essere situate nelle aree destinate
      ai servizi.
      
      2. Il  complesso delle  aree destinate  ai servizi  e  di  quelle
      libere per  uso comune  non puo`  essere inferiore  al dieci  per
      cento  dell`intera   area  di  pertinenza  della  struttura,  con
      esclusione delle superfici destinate alla viabilita` interna.
      
      3. Il  suolo deve  essere  sistemato  e  attrezzato  in  modo  da
      favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.
      
      4. L`area  di pertinenza  dell`esercizio deve  essere delimitata,
      secondo le  normative edilizie  e paesaggistiche, con recinzioni,
      accessi e  varchi chiudibili  o con  demarcazioni o  ostacoli non
      facilmente superabili.  In corrispondenza  di  strade,  piazze  e
      spazi abitati  in genere  la recinzione  deve comunque presentare
      idonee schermature  naturali o  artificiali. Possono  non  essere
      recintate  le   parti  perimetrali  dotate  di  una  demarcazione
      naturale non  facilmente superabile,  fatto  salvo  l`obbligo  di
      predisporre  idonee  misure  per  la  sicurezza  e  l`incolumita`
      pubblica.
      
      5. Ogni  struttura  ricettiva  deve  essere  dotata  di  spaccio.
      L`obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di
      un chilometro.
      
      Art. 23
      Accesso, viabilita` e parcheggio
      
      1. La  struttura ricettiva  deve essere facilmente accessibile ai
      veicoli con  il relativo  rimorchio. Gli  accessi  devono  essere
      sufficientemente ampi  per consentire  un agevole  passaggio  dei
      veicoli. Per  le strutture  con solo accesso pedonale deve essere
      assicurata  la   viabilita`  necessaria  per  l`espletamento  dei
      servizi e le esigenze di pronto intervento.
      
      2. La  viabilita` veicolare  interna e  di  accesso  deve  essere
      realizzata con  materiale arido  o con  rifinitura in  asfalto in
      modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei
      relativi rimorchi  tale da  permettere il  deflusso  delle  acque
      meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
      
      3. La  struttura ricettiva  deve essere dotata di una o piu` aree
      di parcheggio,  con un  numero di  posti auto pari a quello delle
      piazzole. Qualora  sia consentita la sosta delle auto nell`ambito
      delle singole  piazzole, il  numero di  posti auto  nelle aree di
      parcheggio puo`  essere corrispondentemente  ridotto fino  ad  un
      minimo di  capacita` pari  al cinque per cento delle piazzole. In
      tali casi  la superficie  delle piazzole  con parcheggio  annesso
      deve essere incrementata di metri quadrati dieci.
      
      4. Nei  periodi di  chiusura della struttura ricettiva, il Comune
      puo` autorizzare lo stanziamento, nelle piazzole o nei parcheggi,
      dei mezzi  di pernottamento  di  proprieta`  dei  clienti  e  dei
      relativi accessori.
      
      Art. 24
      SERVIZIO di sorveglianza e di ricevimento
      
      1. Il  servizio  di  sorveglianza  relativo  all`intera  area  di
      pertinenza della  struttura ricettiva, nonche` agli accessi, deve
      essere garantito  ventiquattro ore  su  ventiquattro.  Esso  puo`
      essere svolto anche a distanza mediante l`utilizzazione di idonei
      impianti all`uopo installati.
      
      2. Il  servizio di  accettazione deve  essere posto  in un locale
      apposito all`ingresso  del complesso  e  deve  essere  assicurato
      almeno per dieci ore giornaliere.
      
      3. Gli  addetti al  ricevimento devono indossare un cartellino di
      riconoscimento.
      
      Art. 25
      Piazzole
      
      1. Si  intende per piazzola la superficie attrezzata e delimitata
      a disposizione  per la  sosta e  il soggiorno di un equipaggio di
      turisti.
      
      2. Si intende per equipaggio l`insieme delle persone che chiedono
      di usufruire insieme di una piazzola.
      
      3. Su  richiesta dei  clienti e`  consentita l`installazione,  da
      parte di  uno stesso  equipaggio, di tre tende complessivamente o
      di due  tende e  di un  mezzo di pernottamento mobile, fino ad un
      massimo di  sei persone  sulla stessa  piazzola, purche`  non sia
      superata  la   capacita`  ricettiva   totale  autorizzata   della
      struttura.
      
      4. In  casi eccezionali,  e`  consentita  la  suddivisione  della
      piazzola in  due settori,  limitatamente  al  caso  di  equipaggi
      composti da  non piu` di tre persone, purche` non sia superata la
      capacita` ricettiva  totale autorizzata della struttura. Nel caso
      di piazzole  con superficie  superiore a  cento metri quadrati e`
      consentita la  suddivisione in tre settori, limitatamente al caso
      di equipaggi composti da non piu` di tre persone, purche` non sia
      superata la capacita` ricettiva totale della struttura.
      
      5. In  ogni piazzola  e` consentita  l`installazione di  una sola
      struttura allestita  a cura  del  titolare  o  gestore.  In  tali
      piazzole  non  e`  consentita  l`installazione  di  alcuna  tenda
      aggiuntiva.
      
      6. I  confini di  ciascuna piazzola possono essere realizzati con
      segnali sul  terreno o  con picchetti,  con alberi, siepi, aiuole
      coltivate o con divisori artificiali.
      
      7.  L`individuazione   delle  piazzole   deve  essere  realizzata
      mediante   apposito    contrassegno   numerico   o   alfanumerico
      progressivo  ben   visibile,  corrispondente   alla   numerazione
      riportata sulla planimetria presentata al Comune.
      
      8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilita` interna
      della struttura  direttamente o  mediante passaggi pedonali; puo`
      essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
      
      9. Le  piazzole devono  avere superficie  minima  e/o  media  non
      inferiore a  quanto stabilito negli allegati E per i campeggi e i
      parchi di  vacanza e  F per  i villaggi turistici. In relazione a
      particolari   caratteristiche   geomorfologiche   o   di   pregio
      ambientale del  terreno che impediscano o limitino i movimenti di
      terra o  altri interventi  di  adeguamento  dei  luoghi,  possono
      essere  consentite  piazzole  di  misura  inferiore,  purche`  il
      rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero
      delle  piazzole   stesse  non  sia  inferiore  a  sessanta  metri
      quadrati.
      
      10. Salvo  il caso  in cui  sulle piazzole  insista una struttura
      ancorata al  suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo
      naturale, con  spargimento di  ghiaia o  coltivato a  prato,  con
      esclusione di  qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale
      che possa limitare la permeabilita` del suolo.
      
      Art. 26
      Strutture allestite nei villaggi turistici e nei campeggi
      
      1. Le  strutture installate  dal  titolare  o  gestore,  messe  a
      disposizione per  la sosta  e il  soggiorno del turista, hanno le
      seguenti caratteristiche:
      
      a)  pareti   e  coperture   impermeabili,  non   combustibili   o
         coibentate;
      b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
      c) servizi igienici composti da wc, lavandino e doccia;
      d) presa   di  corrente  all`interno,  all`acciamento  alla  rete
         idrica, fognaria, elettrica;
      e) attrezzature  per il  soggiorno del  numero di ospiti previsto
         per ciascuna  struttura  allestita,  comprese  quelle  per  la
         preparazione e la consumazione dei pasti.
      
      f) superficie  coperta non  inferiore a  tre metri  quadrati  per
         persona e  non superiore  al cinquanta  per cento  dell`intera
         superficie della piazzola.
      
      2.  Nei   campeggi  le   caratteristiche  dell`ancoraggio   delle
      strutture temporaneamente  ancorate al  suolo devono  consentire,
      qualora la  destinazione dell`area  non sia  piu` a campeggio, la
      loro rimozione  e il  ripristino delle  condizioni  naturali  del
      sito.  E`  consentito  l`allacciamento  di  tali  strutture  agli
      impianti  di   presa  d`acqua,   scarico,  elettricita`,  purche`
      realizzati con attacchi smontabili.
      
      3. Nei  villaggi turistici  le strutture permanentemente ancorate
      al suolo  sono edificazioni realizzate anche con materiali edili.
      Le strutture  temporaneamente  ancorate  al  suolo  devono  poter
      essere eventualmente  rimosse; gli allacciamenti agli impianti di
      presa d`acqua, scarico, elettricita` devono essere effettuati con
      attacchi smontabili.
      
      4. Le strutture allestite negli esercizi con apertura invernale o
      situati oltre  i settecento  metri sul  livello del  mare  devono
      essere dotate di impianto di riscaldamento.
      
      Art. 27
      Capacita` ricettiva
      
      1. Nei  campeggi, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta la
      capacita` ricettiva  autorizzabile e` calcolata moltiplicando per
      quattro il  numero delle  piazzole, fatto  salvo il  rispetto  di
      quanto  previsto   dal  presente   regolamento  relativamente  al
      rapporto tra il numero dei servizi e l`utenza.
      
      Art. 28
      Pronto soccorso
      
      1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di
      pronto soccorso  contenente i  materiali prescritti dalla Azienda
      Unita` Sanitaria Locale.
      
      2. Nei  campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve
      essere espletato  in un  apposito locale adeguatamente attrezzato
      con lettino,  scrivania, poltroncine  e  materiale  sanitario  di
      rapido consumo.
      
      3. Ogni struttura ricettiva deve disporre di un medico reperibile
      a chiamata in tempi brevi.
      
      Art. 29
      Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari
      
      1.  L`impianto   idrico  deve  essere  realizzato  con  tubazioni
      interrate ed alimentato in modo da consentire l`erogazione minima
      giornaliera non  inferiore a  litri novanta  per ospite,  di  cui
      almeno cinquanta  litri potabili.  Misure diverse sono consentite
      qualora lo  prevedano regolamenti  comunali. Nei  campeggi e  nei
      villaggi turistici  deve  essere  in  ogni  caso  assicurata  una
      riserva d`acqua  pari ad  almeno  il  consumo  di  una  giornata,
      calcolato in relazione alla capacita` ricettiva autorizzata.
      
      2. Qualora  la struttura  ricettiva non  sia servita  da pubblico
      acquedotto, la potabilita` dell`acqua deve essere attestata da un
      certificato di  analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel
      caso  in  cui  l`acqua  sia  prelevata  da  pozzi  l`impianto  di
      approvvigionamento, per  sopperire  alla  eventuale  mancanza  di
      energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di
      potenza adeguata  al funzionamento  della pompa  di sollevamento,
      nonche` di  una ulteriore  pompa di  riserva. La presenza di tale
      impianto e` sostitutiva della riserva d`acqua di cui al comma 1.
      
      3. Qualora l`approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non
      potabile e  potabile, i relativi impianti devono essere del tutto
      distinti; le  fonti di  erogazione di  acqua non  potabile devono
      essere chiaramente  evidenziate con  scritte in piu` lingue o con
      appositi simboli.
      
      4. L`erogazione  di acqua  potabile deve  essere  assicurata  per
      lavabi, lavelli  per stoviglie,  docce, nonche` per i locali dove
      si preparano,  si somministrano  e si  vendono  cibi  e  bevande.
      L`acqua  potabile   deve  essere   altresi`  erogata   attraverso
      fontanelle, in  ragione di  almeno una  ogni cento  ospiti.  Deve
      essere presente almeno una fontanella.
      
      5. I  servizi sanitari  devono essere  realizzati in  edifici  in
      muratura o  in altri materiali comunque idonei a garantire, anche
      se prefabbricati, la facilita` di pulizia.
      
      6. Ciascun  edificio adibito  ai servizi  sanitari deve prevedere
      unita` indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle
      donne, che  possono essere  anche raggruppate in un unico stabile
      purche` abbiano ingressi separati.
      
      7.  L`aerazione   e  l`illuminazione  naturale  di  ogni  singola
      struttura destinata  ai servizi  puo`  essere  ottenuta  mediante
      finestre esterne  o con  aperture anche  sul lato superiore delle
      tramezzature.
      
      8. Tutti  i locali  nei quali sono installati apparecchi igienici
      devono avere  le pareti  rivestite, almeno  fino a due metri, con
      materiali impermeabili  e lavabili;  i  pavimenti  devono  essere
      impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, ed avere uno
      scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d`acqua.
      
      9. Gli  edifici con  i servizi igienici devono essere distribuiti
      sul terreno ad una distanza massima di centocinquanta metri dalle
      piazzole cui sono destinati.
      
      10. I  gabinetti devono  avere l`aerazione  diretta all`esterno o
      essere  provvisti   di  adeguata  aspirazione  meccanica;  devono
      possedere una  superficie minima  di metri  quadrati 0,80 e porta
      chiudibile dall`interno.
      
      11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.
      
      12. Le  docce  chiuse  devono  essere  installate  in  locali  di
      dimensioni  minime   pari  a   metri  quadrati  0,80,  con  porta
      chiudibile dell`interno.  Il pavimento  deve essere realizzato in
      materiale  antiscivolo  o  deve  essere  coperto  da  griglie  in
      materiale  plastico   o   altro   materiale   antiscivolo.   Sono
      obbligatorie docce  aperte, in  ragione di  una ogni  300 ospiti,
      nelle strutture  dislocate entro cinquecento metri dal mare o dal
      lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in
      installazioni separate.
      
      13. I  lavelli per  stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi
      per  biancheria   devono  essere  separati  dagli  altri  servizi
      idrosanitari. Vicino  ad essi devono essere posti contenitori per
      rifiuti solidi.
      
      14. Nelle  adiacenze di  ogni zona  servizi deve  essere presente
      almeno un  vuotatoio  per  wc  chimici,  realizzato  in  modo  da
      garantire  un`agevole  operazione  di  svuotamento  e  dotato  di
      schermatura. Qualora  la distanza  dalle piazzole sia inferiore a
      20  metri,  devono  essere  realizzate  schermature  con  essenze
      vegetali o  materiali leggeri  che impediscano  la visuale  delle
      entrate ai servizi.
      
      15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni
      igienico-sanitarie  riservate,   l`obbligo  di   allestire  nella
      struttura corrispondenti  installazioni di  uso comune permane in
      relazione al  numero di  persone ospitabili  nelle  piazzole  non
      dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in
      cui  tutte  le  piazzole  risultassero  dotate  di  installazioni
      igienico-sanitarie riservate,  l`obbligo  di  cui  sopra  permane
      nella  proporzione   di  una  installazione  ogni  cento  persone
      ospitabili.
      
      Art. 30
      Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica
      
      1. Gli  impianti di  illuminazione e  di distribuzione di energia
      elettrica devono  essere  realizzati  nel  rispetto  delle  norme
      C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).
      
      2. I  punti luce  destinati alla  illuminazione delle aree di uso
      comune devono  essere posti  alla distanza  massima di  cinquanta
      metri l`uno dall`altro e comunque in modo da garantire la agevole
      fruizione della  viabilita`  veicolare  e  pedonale  nonche`  dei
      servizi.
      
      Art. 31
      Smaltimento dei rifiuti
      
      1. Ogni  struttura ricettiva  deve essere  dotata di  impianto di
      rete fognaria,  realizzato nel rispetto della normativa vigente e
      dei locali regolamenti d`igiene.
      
      2. La  raccolta e  lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non
      garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le
      disposizioni impartite dal Comune.
      
      3. In  assenza di  specifiche disposizioni  del Comune, i rifiuti
      solidi  devono  essere  raccolti  mediante  recipienti  lavabili,
      muniti di  coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di
      plastica a  perdere, di  capacita` complessiva  non  inferiore  a
      cento litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti piu`
      di cento metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonche`
      la pulizia  degli appositi  recipienti,  deve  essere  assicurata
      almeno una volta al giorno.
      
      4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una
      volta al giorno.
      
      Art. 32
      Impianto telefonico
      
      1. Ciascuna  struttura ricettiva  deve essere  dotata di impianto
      telefonico per  uso comune,  con almeno una linea telefonica ogni
      quattrocento ospiti autorizzati.
      
      2. Nelle strutture per le quali non sia possibile l`installazione
      di un  impianto telefonico  deve essere  presente un  servizio di
      collegamento  a   mezzo  di  radio  ricetrasmittente  o  telefono
      cellulare appositamente dedicato a tale scopo.
      
      Art. 33
      Accesso di animali
      
      1. L`accesso  di animali  al seguito  della clientela puo` essere
      consentito a  condizione che  siano  rispettate  le  prescrizioni
      contenute  nei   regolamenti  comunali   e   sia   opportunamente
      pubblicizzato. Gli  animali devono  in ogni caso essere tenuti al
      di fuori  degli edifici di uso comune e custoditi dai proprietari
      in modo  da non  arrecare molestie  o danni  alle persone  e alle
      cose.
      
      Art. 34
      Autorizzazione all`esercizio
      
      1. Le  domande di  autorizzazione  all`esercizio  per  una  delle
      strutture ricettive  di cui  alla presente  sezione devono essere
      presentate al Comune.
      
      2. I  Comuni nell`esercizio delle relative funzioni utilizzano lo
      sportello unico per le attivita` produttive.
      
      3. Ai  fini dell`attribuzione  della classificazione  il  Comune,
      entro  tre  giorni  dal  ricevimento,  trasmette  alla  Provincia
      competente copia  della domanda  di autorizzazione con il livello
      di classificazione dichiarato dal richiedente allegando relazioni
      e planimetrie  della  struttura  ricettiva.  La  Provincia  entro
      trenta giorni comunica al Comune le proprie determinazioni.
      
      4. L`autorizzazione  all`esercizio di  una struttura ricettiva di
      cui al  presente regolamento  e` comprensiva  di tutti  i servizi
      annessi che  si  intende  svolgere  all`interno  della  struttura
      stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.
      
      5. L`atto di autorizzazione deve indicare:
      
      a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
      b) la denominazione e la classificazione della struttura;
      c) i periodi di apertura del complesso;
      d) il  numero delle  piazzole libere e/o delle piazzole allestite
         con apposite strutture;
      e) la capacita` ricettiva massima consentita;
      f) le   attivita`    commerciali    e  di  ristorazione  presenti
         nell`esercizio.
      
      6. Eventuali variazioni degli elementi dell`autorizzazione devono
      essere tempestivamente  comunicate al  Comune, che  provvede alla
      modifica dell`autorizzazione.
      
      7.  Tutte   le  strutture   ricettive  non  servite  da  pubblico
      acquedotto devono  trasmettere al  Comune, entro  il 15  marzo di
      ogni anno,  un certificato  di  analisi,  eseguito  in  data  non
      anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante
      la potabilita` dell`acqua in distribuzione.
      
      8. Oltre  a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia
      di pubblicita`  dei prezzi,  presso le strutture ricettive di cui
      alla presente  sezione deve  essere esposta  in modo ben visibile
      all`esterno l`insegna  con la denominazione nonche` l`indicazione
      della tipologia e del livello di classificazione, ove previsto.
      
      9. All`interno  di ciascuna  struttura ricettiva,  nella zona  di
      ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile
      l`autorizzazione all`esercizio.  Il titolare,  o il gestore, o il
      rappresentante, se  non presenti  nell`esercizio, devono comunque
      essere reperibili.
      
      10. Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all`articolo
      34 comma  3 del testo unico puo` esercitare l`attivita` del dante
      causa fin dalla richiesta di reintestazione.
      
      11. In  caso di  attivita` non  continuativa, qualora  non  siano
      variati gli elementi di cui al comma 5 lettere a), b), d), e), f)
      il titolare  della struttura  ricettiva comunica al Comune, entro
      il   settantacinquesimo   giorno   precedente   l`apertura,   che
      continuano  a   sussistere  tutti   i  presupposti  soggettivi  e
      oggettivi dell`autorizzazione  ed, eventualmente, i nuovi periodi
      di apertura.  Qualora la  struttura ricettiva  non sia servita da
      pubblico acquedotto  alla comunicazione  di cui sopra deve essere
      allegato  un   certificato  di  analisi,  eseguito  in  data  non
      anteriore  a   trenta  giorni,   da  un   laboratorio  abilitato,
      attestante la  potabilita` dell`acqua  in distribuzione. La copia
      della comunicazione vale come rinnovo.
      
      CAPO II
      ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
      
      Art. 35
      Case per ferie
      
      1. Le  case per  ferie, di  cui all`articolo 47 comma 1 del testo
      unico devono  possedere i  requisiti previsti  dalle disposizioni
      contenute  negli   strumenti  urbanistici   vigenti  nonche`  dai
      regolamenti edilizi e di igiene comunali.
      
      2. Le case per ferie devono comunque avere:
      
      a) una  superficie minima  delle camere,  al netto di ogni locale
         accessorio, di otto metri quadrati per le camere ad un letto e
         dodici metri  quadrati per  le camere  e  due  letti,  con  un
         incremento di  superficie di  quattro metri  quadrati per ogni
         letto in piu`;
      b) un`altezza  minima dei  locali di  metri 2,40 per le localita`
         site in  comuni montani  al di  sopra dei settecento metri sul
         livello del  mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per
         le camere  ricavate  in  sottotetto  abitabili  e`  consentita
         un`altezza media  di metri  2,40 per  gli immobili  situati in
         localita` comprese in comuni montani al di sopra di settecento
         metri sul  livello del  mare e  di metri 2,70 per gli immobili
         situati nelle  altre zone,  fermo restando  il rispetto  delle
         superfici minime;
      c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni
         dodici posti  letto effettivi,  un lavabo  ogni quattro  posti
         letto effettivi;  detti rapporti sono calcolati non computando
         le camere dotate di servizi igienici privati;
      d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia
         o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per
         camera;
      e) uno  o piu` locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da
         pranzo, dimensionati  complessivamente nel  rapporto minimo di
         metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo
         di otto metri quadrati;
      f) cassetta  di pronto  soccorso con i medicamenti ed i materiali
         che indichera` l`autorita` sanitaria;
      g) telefono di norma ad uso degli ospiti.
      
      3. A ciascun letto base potra` essere sovrapposto un altro letto,
      purche` sia  comunque garantita  la cubatura  di mc.  12 per ogni
      posto letto aggiunto. Per gli esercizi gia` autorizzati alla data
      di entrata in vigore del presente regolamento, ove non via sia la
      superficie minima  necessaria di  cui al  comma 2  lettera a), e`
      sufficiente che  sia garantita l`esistenza di una cubatura minima
      di dodici metri cubi per persona.
      
      4. L`autorizzazione indica le persone che possono essere ospitate
      nelle case  per ferie,  quali: dipendenti  (e loro  familiari) di
      enti o  aziende; soci  di associazione;  soggetti individuati  in
      apposite convenzioni; persone determinate o determinabili in base
      a specifico  rapporto di relazione con enti pubblici ed organismi
      religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali.
      
      5. Presso  la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben
      visibile  all`esterno  l`insegna  con  la  denominazione  nonche`
      l`indicazione della tipologia.
      
      Art. 36
      Ostelli per la gioventu`
      
      1. Gli  ostelli per la gioventu` di cui all`articolo 48 del testo
      unico devono  possedere i requisiti previsti dall`articolo 35 del
      presente regolamento  per le case per ferie salvo quanto indicato
      nei commi 2 e 3 successivi.
      
      2. Il  locale o  i  locali  comuni  di  soggiorno  devono  essere
      dimensionati  complessivamente   nel  rapporto  minimo  di  metri
      quadrati 0,50  per ogni  posto letto  effettivo, con un minimo di
      metri quadrati  otto; tali  locali possono coincidere con la sala
      da pranzo.
      
      3. A ciascun letto base potra` essere sovrapposto un altro letto,
      purche` sia comunque garantita la cubatura di nove metri cubi per
      ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi gia` autorizzati alla
      data di  entrata in  vigore del  presente regolamento, ove non vi
      sia la  superficie minima necessaria di cui al comma 2 lettera a)
      dell`articolo 35, e` sufficiente che sia garantita l`esistenza di
      una cubatura minima di nove metri cubi per persona.
      
      4. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta all`esterno,
      in modo  ben visibile,  l`insegna con  la  denominazione  nonche`
      l`indicazione della tipologia.
      
      Art. 37
      Rifugi Alpini
      
      1. I  rifugi alpini di cui all`articolo 49 del testo unico devono
      possedere requisiti  idonei per  il ricovero  ed il pernottamento
      degli ospiti. In particolare devono disporre di:
      
      a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
      b) spazio  attrezzato per  la somministrazione  ed il  consumo di
         alimenti e bevande;
      c) spazio attrezzato per il pernottamento;
      d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;
      e) attrezzature  di pronto  soccorso (cassetta  pronto  soccorso,
         barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili).
      
      2. Qualora  vi sia  la possibilita`,  i servizi di cui al comma 1
      sono posti in locali separati.
      
      3. Il  rifugio dispone  di locali  di fortuna  sempre aperti e di
      servizi igienico  - sanitari.  Presso la  struttura  deve  essere
      esposta  in  modo  ben  visibile  all`esterno  l`insegna  con  la
      denominazione nonche` l`indicazione della tipologia.
      
      Art. 38
      Rifugi escursionistici
      
      1. I  rifugi escursionistici  di cui  all`articolo 47 comma 2 del
      testo unico devono possedere gli stessi requisiti previsti per le
      case per ferie.
      
      2. L`autorizzazione indica le persone che di norma possono essere
      ospitate   nel    rifugio   escursionistico,   quali:   soci   di
      associazione; soggetti  individuati in  apposite convenzioni  con
      enti che operano nel settore dell`alpinismo o dell`escursionismo.
      
      3. Presso  la struttura deve essere esposta, all`esterno, in modo
      ben   visibile,    l`insegna   con   la   denominazione   nonche`
      l`indicazione della tipologia.
      
      Art. 39
      Affittacamere
      
      1. I  locali  destinati  all`esercizio  di  affittacamere  devono
      possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per
      le case  di civile  abitazione  anche  per  quanto  attiene  alle
      superfici delle camere e degli altri locali.
      
      2. Per  le camere a piu` di due letti la cubatura e la superficie
      minima sono  quelle risultanti  dalle  misure  stabilite  per  le
      camere a  due letti  aumentate, per  ogni letto  in piu`,  di  un
      numero  rispettivamente  di  metri  cubi  o  quadrati  pari  alla
      differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle
      a due letti.
      
      3. Alle  camere da  letto destinate  agli ospiti,  si deve  poter
      accedere comodamente  e senza  dover attraversare  le  camere  da
      letto o  i servizi  destinati alla  famiglia o  ad altro  ospite.
      Nelle  stanze   di  soggiorno   adibite  all`uso  comune  non  e`
      consentito installare letti aggiunti.
      
      4.  Gli  appartamenti  utilizzati  devono  essere  dotati  di  un
      servizio igienico sanitario (completo di wc con cacciata d`acqua,
      lavabo, vasca  da bagno  o doccia, bidet o soluzione equivalente,
      specchio) ogni dieci persone o frazione di dieci superiore a due,
      comprese  le   persone  appartenenti   al  nucleo   familiare   o
      conviventi.
      
      5. Per  le camere  da letto,  l`arredamento  minimo  deve  essere
      costituito da  letto, sedia  o  sgabello  per  persona,  armadio,
      cestino rifiuti ed un tavolo.
      
      6. Gli  affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi
      compresi nel prezzo della camera:
      
      a) pulizia  dei locali  ad ogni  cambio di  cliente ed almeno una
         volta alla settimana;
      b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una
         volta alla settimana;
      c) fornitura  di  energia  elettrica,  acqua  calda  e  fredda  e
         riscaldamento.
      
      7. Presso  la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben
      visibile  all`esterno  l`insegna  con  la  denominazione  nonche`
      l`indicazione della tipologia.
      
      Art. 40
      Case e appartamenti per vacanze
      
      1.  Le  case  e  appartamenti  per  vacanze  devono  possedere  i
      requisiti strutturali  e igienico  - edilizi previsti per le case
      di civile  abitazione anche  per quanto  attiene  alle  superfici
      delle camere e degli altri locali.
      
      2. Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati
      i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
      
      a) pulizia  delle unita`  abitative ad  ogni cambio  di cliente e
         almeno una volta alla settimana;
      b) fornitura  di biancheria pulita ad ogni cambio cliente, cambio
         di biancheria  a  richiesta,  di  stoviglie  e  corredi  della
         cucina;
      c) fornitura  di energia  elettrica, acqua  calda e  fredda, gas,
         riscaldamento;
      d) manutenzione   delle    unita`    abitative,    riparazione  e
         sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;
      e) recapito e ricevimento ospiti.
      
      3. Presso  la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben
      visibile  all`esterno  l`insegna  con  la  denominazione  nonche`
      l`indicazione della tipologia.
      
      Art. 41
      Residenze d`epoca
      
      1. Nella  gestione delle residenze d`epoca di cui all`articolo 58
      del testo  unico devono essere assicurati i servizi essenziali ed
      i requisiti tecnici e igienico - sanitari:
      
      a) previsti  per gli esercizi di affittacamere, qualora l`offerta
         riguardi camere;
      b) previsti  per le  case e  appartamenti  per  vacanze,  qualora
         l`offerta riguardi unita` abitative.
      
      2. Alla  residenza d`epoca  si applicano  tutte  le  disposizioni
      relative agli  esercizi  di  affittacamere  e  case  appartamenti
      vacanza ad eccezione rispettivamente del numero massimo dei posti
      letto e minimo delle unita` abitative.
      
      Art. 42
      Residence
      
      1. I  residence di  cui all`articolo  62 del  testo unico  devono
      possedere, oltre  ai requisiti  igienico-edilizi previsti  per le
      case di civile abitazione, i seguenti requisiti minimi:
      
      a) un  numero di  unita` abitative per l`alloggio della clientela
         non inferiore  a sette,  ciascuna delle  quali  e`  costituita
         dall`insieme di  uno o  piu` locali  preordinato come autonomo
         appartamento, dotata  di servizio  autonomo di cucina e stanza
         da bagno;
      b) i  requisiti indicati  nell`allegato H come obbligatori per la
         classificazione nella  terza categoria,  salvo siano posseduti
         requisiti di  livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e
         i locali  in cui si svolge l`attivita` devono essere mantenuti
         in buono  stato  di  conservazione,  tale  da  assicurarne  la
         funzionalita`.
      
      2. I  residence esistenti,  gia` autorizzati alla data di entrata
      in  vigore   del  presente  regolamento,  che  non  possiedono  i
      requisiti minimi  devono adeguarsi entro due anni dall`entrata in
      vigore del  presente regolamento,  nel  frattempo  conservano  il
      livello minimo di classificazione gia` attribuito.
      
      3.  Il   servizio  di   ricevimento  (segreteria,   informazioni,
      portierato), situato  in uno  degli stabili in cui sono collocate
      le unita`  abitative  o  eventuali  servizi  centralizzati,  deve
      essere assicurato almeno quattro ore al giorno, esclusi festivi.
      
      4. Ai  fini dell`attribuzione  della classificazione,  il Comune,
      entro tre  giorni dal ricevimento, trasmette alla Provincia copia
      della domanda di autorizzazione con il livello di classificazione
      dichiarato dal  richiedente, allegando  relazioni  e  planimetrie
      della struttura  ricettiva.  La  Provincia  entro  trenta  giorni
      comunica al Comune le proprie determinazioni.
      
      5. Eventuali variazioni degli elementi dell`autorizzazione devono
      essere tempestivamente  comunicate al  Comune, che  provvede alla
      modifica  dell`autorizzazione;   in   caso   di   attivita`   non
      continuativa, il  titolare della  struttura comunica  al  Comune,
      prima della  riapertura, eventuali  variazioni, compreso  i nuovi
      periodi di apertura.
      
      6. Oltre  a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia
      di pubblicita`  dei prezzi,  presso le strutture ricettive di cui
      al presente  articolo deve  essere esposta  in modo  ben visibile
      all`esterno l`insegna  con la denominazione nonche` l`indicazione
      della tipologia e del livello di classificazione.
      
      CAPO III
      STABILIMENTI BALNEARI
      
      Art. 43
      Disposizioni Generali
      
      1. Gli  stabilimenti  balneari  di  cui  al  presente  capo  sono
      strutture   delimitate,   attrezzate   prevalentemente   per   la
      balneazione, a gestione unitaria.
      
      2.  Gli   stabilimenti  balneari  devono  possedere  i  requisiti
      specificati negli  articoli seguenti, nonche` gli altri requisiti
      tecnico edilizi,  igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla
      norme vigenti in materia.
      
      3. Qualora  lo stabilimento balneare anticipi l`apertura rispetto
      al 1  giugno, i prezzi relativi saranno comunicati con gli stessi
      termini indicati nell`articolo 76 comma 2 del testo unico.
      
      Art. 44
      Requisiti minimi
      
      1.  Gli   stabilimenti  balneari   devono  possedere  i  seguenti
      requisiti minimi:
      
      a) un  numero di  cabine pari  al dieci  per cento del numero dei
         punti ombra  (ombrelloni, tende  e simili).  La cabina, locale
         chiuso preordinato  come spogliatoio  avente superficie minima
         di mq.  0,80, deve  essere fornita  di attaccapanni, specchio,
         sgabello e porta chiudibile dall`interno;
      b) un   locale    spogliatoio    ad  uso  comune  con  le  stesse
         caratteristiche previste per la cabina;
      c) servizi  igienici costituiti  da locali bagno dotati di vaso e
         lavabo, con  superficie minima  di metri quadrati 0,80 e porta
         chiudibile dall`interno. Il lavabo puo` essere collocato anche
         in zona antibagno;
      d) le   attrezzature    di  servizi  previste  dalla  concessione
         demaniale e  da specifiche  disposizioni, compreso  recipienti
         idonei alla  raccolta di  rifiuti la  cui pulizia  deve essere
         assicurata almeno  una volta  al giorno.  Tutta  l`area  dello
         stabilimento a  disposizione degli  ospiti, arenile  compreso,
         dev`essere mantenuta in buono stato di pulizia;
      e) tutti  i requisiti  indicati nell`allegato  I come obbligatori
         per la  classificazione ad una stella marina, tranne i casi in
         cui  siano   posseduti  requisiti  di  livello  superiore.  Le
         attrezzature,  gli   arredi  e  i  locali  in  cui  si  svolge
         l`attivita`  devono   essere  mantenuti   in  buono  stato  di
         conservazione, tale da assicurarne la funzionalita`.
      
      2. Si intende per punto ombra la superficie dell`arenile riparata
      dal sole,  dotata almeno di una sedia a sdraio. Eventuali tende e
      simili, fornite  della corrispondente  dotazione,  equivalgono  a
      piu` punti ombra in rapporto alla loro superficie.
      
      Art. 45
      Informazioni relative alla struttura
      
      1. Presso  lo stabilimento  balneare deve  essere esposta in modo
      ben  visibile   all`esterno  l`insegna   con  la   denominazione,
      l`indicazione  del  livello  di  classificazione.  Con  atto  del
      dirigente del  competente ufficio  regionale,  da  emanare  entro
      trenta giorni  dall`entrata in  vigore del  presente regolamento,
      sono individuate  le  caratteristiche  (forma,  colore  ed  altri
      elementi distintivi)  della simbologia delle stelle marine di cui
      all`articolo 69 comma 3 del testo unico.
      
      2. All`interno  della struttura  deve essere  esposta in modo ben
      visibile  l`autorizzazione   all`esercizio  ovvero,  in  caso  di
      esercizi gia`  in attivita`  all`entrata in  vigore del  presente
      regolamento, copia  della comunicazione,  nonche` la  tabella dei
      prezzi.
      
      Art. 46
      Autorizzazione all`esercizio
      
      1.  L`esercizio   dello  stabilimento   balneare  e`  subordinato
      all`autorizzazione del  Comune secondo  le disposizioni contenute
      del Titolo II, capo I, sezione III del testo unico.
      
      2. Ai  fini dell`attribuzione  della classificazione  il  Comune,
      entro  tre  giorni  dal  ricevimento,  trasmette  alla  Provincia
      competente copia  della domanda  di autorizzazione con il livello
      di classificazione dichiarato dal richiedente. La Provincia entro
      trenta giorni trasmette al Comune le proprie determinazioni.
      
      3. L`atto di autorizzazione deve indicare:
      
      a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
      b) la denominazione e la classificazione della struttura;
      c) i periodi di apertura del complesso;
      d) il numero delle cabine;
      e) le attivita` di somministrazione presenti nell`esercizio.
      
      4. Eventuali variazioni degli elementi dell`autorizzazione devono
      essere tempestivamente  comunicate al  Comune, che  provvede alla
      modifica dell`autorizzazione.
      
      5. Il  subentrante, in  possesso dei requisiti di cui al presente
      capo puo`  esercitare  l`attivita`  del  dante  causa  fin  dalla
      richiesta di reintestazione.
      
      6. All`inizio della stagione balneare il titolare della struttura
      comunica al  Comune, prima della riapertura, eventuali variazioni
      degli elementi  contenuti nell`autorizzazione,  compresi i  nuovi
      periodi di apertura.
      
      7. L`autorizzazione  conserva validita`  fino a che non ricorrano
      le fattispecie di sospensione o di revoca.
      
      Art. 47
      Classificazione
      
      1. Gli stabilimenti balneari, ai sensi dell`articolo 69 del testo
      unico, in base all`allegato I sono classificati con:
      
      a) 1 stella marina;
      b) 2 stelle marine;
      c) 3 stelle marine.
      
      2. Qualora  si  verifichino  variazioni  dei  requisiti  tali  da
      comportare un  aggiornamento del  livello di  classificazione, il
      titolare  o   il  gestore   lo  dichiara   in   occasione   della
      comunicazione dei  prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La
      Provincia entro  sessanta giorni  verifica il  possesso dei nuovi
      requisiti.  Qualora  non  venga  comunicata  entro  tale  termine
      richiesta di  ulteriori  elementi  conoscitivi  o  notificato  un
      provvedimento di  diniego, si intende attribuito il nuovo livello
      di classificazione  richiesto. La  Provincia trasmette  al Comune
      l`atto  di   attribuzione   dell`eventuale   nuovo   livello   di
      classificazione.
      
      3. La  Provincia puo` procedere in ogni momento, anche d`ufficio,
      alla rettifica  della classificazione  qualora  accerti  che  uno
      stabilimento  balneare   possieda  requisiti  di  classificazione
      inferiore.  Il   provvedimento  della   Provincia  e`  notificato
      all`interessato e trasmesso al Comune.
      
      Art. 48
      Disposizioni transitorie per gli stabilimenti in attivita`
      
      1. Entro  sei mesi  dalla data  di entrata in vigore del presente
      regolamento il  titolare  dello  stabilimento  balneare  gia`  in
      attivita` comunica  al Comune  i requisiti  posseduti, fra quelli
      elencati  nell`allegato   I,  e  il  livello  di  classificazione
      conseguentemente attribuibile alla struttura.
      
      2. Il  Comune  trasmette  la  comunicazione  alla  Provincia  che
      provvede nei modi previsti dall`articolo 47 comma 2.
      
      3. Fino  all`attribuzione della  classificazione da  parte  della
      Provincia,  lo   stabilimento  e`   classificato  secondo  quanto
      dichiarato dal titolare nella comunicazione di cui al comma 1.
      
      4. Gli  stabilimenti esistenti  che non  possiedono  i  requisiti
      minimi di  cui all`articolo  44 comma  1 lettere  a), b),  c), d)
      devono adeguarsi  entro  due  anni  dall`entrata  in  vigore  del
      presente  regolamento.  Nel  frattempo  acquisiscono  il  livello
      minimo di classificazione.
      
      TITOLO IV
      DISPOSIZIONI FINALI
      
      Art. 49
      Norma di salvaguardia
      
      1. Sono  fatti salvi  i titoli  abilitativi gia` conseguiti dalle
      imprese turistiche  all`entrata in vigore del testo unico, previo
      adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione.
      
      Art. 50
      Abrogazioni
      
      1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
      
      a) Regolamento  regionale 31  agosto 1998,  n. 3  "Regolamento di
         attuazione della  LR 12  novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in
         materia  di   disciplina  e  classificazione  delle  strutture
         ricettive relativo  a campeggi  e parchi  di vacanza, villaggi
         turistici, aree di sosta";
      
      b) Regolamento  regionale 26  novembre 1998, n. 5 "Regolamento di
         attuazione della  LR 12  novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in
         materia  di   disciplina  e  classificazione  delle  strutture
         ricettive  relativo   ad  alberghi   e  residenze   turistico-
         alberghiere".
      
      c) Regolamento  regionale 22  marzo 2000,  n. 1  "Regolamento  di
         esecuzione della LR 14 ottobre 1999, n. 54 - Norme di riordino
         delle funzioni  amministrative  in  materia  di  informazione,
         accoglienza  e   promozione  turistica  locale  della  Regione
         Toscana. Istituzione delle Agenzie per il turismo".
      
      -----
      Il presente  Regolamento e`  pubblicato nel  Bollettino Ufficiale
      della Regione ed entra in vigore il 15 giorno successivo alla sua
      pubblicazione.
      
      E`  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
      osservare come Regolamento della Regione Toscana.
      
      Firenze, 23 aprile 2001
      
      
      Martini
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