Decreto
del Presidente della Repubblica del 13/03/2002 n. 69
Regolamento
per la semplificazione delle modalita' di
certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche.
(Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19/04/2002)
Nota:
si applica anche alle pro loco in forza del comma
37 dell’articolo
80 (Misure
di razionalizzazione diverse) della
Legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 (Suppl. Ordinario n. 240)
il cui testo è il seguente:
”Le
disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e
le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni
pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.”
L'applicazione
a tutte le pro loco è stata confermata con la circolare n. 34/E del
27 giugno 2003, punto 1.6 da cui si estrae la sola parte interessante le pro
loco:
Circolare
34/E
del 27.06.2003:
1.6
Associazioni pro-loco.
La
legge n 289 del 2002, all’art. 80, comma 37, prevede che “le
disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e
le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni
pro-loco per le manifestazioni dalle stesse
organizzate”.
Pertanto,
le associazioni pro-loco
per
tutte le manifestazioni di intrattenimento e per quelle
spettacolistiche da esse organizzate hanno la facoltà
di non avvalersi per la certificazione dei corrispettivi dei misuratori fiscali
e delle biglietterie automatizzate, ma possono a tal fine utilizzare le modalità
semplificate previste dal DPR n. 69 del 2002 e dal provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2002.
In
base all’art. 80, comma 37, della legge n. 289 citata, riferito in via generale
a tutte le manifestazioni delle associazioni pro-loco,
deve ritenersi superata la previsione dell’art. 9, comma 19, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, relativa alle sole attività di
intrattenimento a favore dei soci.
Nota:
il Dpr 69 si applica solo alle associazioni sportive
dilettantistiche in regime di 398 per le sole manifestazioni sportive, e alle
pro loco anche non in regime di 398 e per tutte le manifestazioni che
organizzano, senza limitazioni, mentre per le altre associazioni solo per
intrattenimento a favore dei soci:
1.7
Associazioni senza fine di lucro.
Ai
sensi dell’art. 6, comma 3-bis,
del DPR n.640 del 1972, le associazioni senza fine di
lucro che si avvalgono della disciplina della legge n. 398 del 1991 sono esonerate dall’obbligo di utilizzare i misuratori
fiscali per le attività di intrattenimento a favore dei
soci.
1.8
Associazioni di promozione sociale.
L’art.
6, comma 3-bis,
del DPR n. 640 del 1972 prevede che le associazioni di promozione sociale di cui
all’art.5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 sono esonerate dall’obbligo di
utilizzare
i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore dei
soci.
TESTO
DEL DPR 69 del 13/03/2002
Decreto del
Presidente della Repubblica del 13/03/2002 n. 69
Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19/04/2002)
Regolamento per la semplificazione delle modalita'
di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60,
concernente il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le attivita'
spettacolistiche, come modificato dall'articolo 32
della legge 23 dicembre 2000, n.
388, che prevede l'emanazione di
un regolamento per dettare, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, modalita' semplificate
di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive
dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed
in particolare l'articolo
74-quater, recante disposizioni per le attivita' spettacolistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n.544, concernente
regolamento recante norme per la
semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in materia di imposta
sugli intrattenimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, concernente
regolamento recante norme per la
semplificazione degli
obblighi di certificazione dei corrispettivi;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
art. 1
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attivita' sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato, nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche.
art. 2
Titolo: Certificazione dei
corrispettivi
1. I soggetti indicati nell'articolo 1 possono documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle
manifestazioni sportive
dilettantistiche,
in alternativa
ai titoli di accesso emessi con le modalita'
stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13
luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 del 24 luglio 2000, mediante rilascio di
titoli di ingresso o di abbonamenti.
2. I titoli di ingresso e gli abbonamenti sono rilasciati al
momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima
dell'ingresso.
3. I corrispettivi diversi da
quelli indicati nel comma 1
sono certificati, ove
non sia obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del
medesimo regolamento.
4. Le societa' e le
associazioni sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo
74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, possono applicare le
disposizioni del presente regolamento,
in alternativa a
quelle recate dall'articolo 8, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1999, n. 544, limitatamente ai corrispettivi indicati nel comma 1.
art. 3
Titolo: Titoli di
ingresso
1. I titoli di ingresso sono costituiti da
almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, nonche' le seguenti indicazioni:
a)
il numero di serie;
b)
la categoria di posto;
c)
il corrispettivo;
d)
il corrispettivo per l'eventuale prevendita;
e)
la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i
titoli di ingresso rilasciati gratuitamente o ad
importo ridotto.
2. I titoli di ingresso sono distinti in serie
per categorie di posto e di
corrispettivo, nonche' in
caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto.
Il corrispettivo, ove non risulti
prestampato, e' apposto prima del rilascio del titolo.
3. Le due sezioni del titolo sono separate al momento
dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra
dallo spettatore.
art. 4
Titolo: Abbonamenti
1. Gli abbonamenti recano la numerazione progressiva e il
contrassegno del concessionario
di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' le seguenti indicazioni:
a)
gli elementi identificativi dei soggetti, di cui all'articolo 1;
b)
la validita' temporale;
c)
il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con
l'indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento
a turno fisso;
d)
il corrispettivo;
e) la categoria di posto;
f)
la dicitura abbonamento "gratuito" ovvero "ridotto", per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente
o ad importo ridotto;
g)
la data di rilascio.
2.
Nell'ipotesi di
abbonamento
rilasciato a data libera, che da' diritto di assistere a un numero prefissato di
manifestazioni, e' consegnato allo spettatore, prima dell'ingresso a
ciascuna manifestazione, un
titolo con le
caratteristiche
di cui all'articolo 3, recante la
dicitura "abbonato", senza l'indicazione del
corrispettivo.
art. 5
Titolo: Adempimenti
1. Ogni nuova dotazione di
titoli d'ingresso e di
abbonamenti e le eventuali integrazioni sono certificate dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640
2. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti
sono annotate su appositi prospetti, a numerazione progressiva per
ciascun esercizio sociale.
3. Per ciascuna manifestazione e' redatto un singolo prospetto. Prima
dell'inizio di ciascuna manifestazione, sono annotati nel prospetto i dati della
societa' o associazione sportiva, dell'impianto e dell'evento sportivo, nonche' i
dati relativi ai titoli posti in uso, con l'indicazione del
numero del primo titolo di ingresso utilizzabile e
del relativo importo.
Nella stessa giornata di
conclusione di ciascuna manifestazione sportiva e, comunque, prima
dell'inizio della successiva manifestazione, se realizzata nella
stessa giornata, sono annotati il numero dell'ultimo titolo rilasciato, nonche' la quantita' complessiva dei titoli emessi.
4. Gli abbonamenti rilasciati in
ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto
con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del
numero degli eventi ai
quali ciascuna tipologia di
abbonamento da' diritto di
assistere, della quantita'
dei titoli rilasciati e
del corrispettivo unitario.
Dette
annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a
quello del rilascio degli abbonamenti.
5. Al termine di ciascun esercizio sociale i
soggetti indicati
all'articolo 1 si avvalgono di
un apposito prospetto annuale dei titoli in
carico per l'annotazione delle rimanenze dei titoli di
ingresso e degli abbonamenti non utilizzati, specificandone la
tipologia, la serie, la numerazione ed il
corrispettivo se prestampato. Tali rimanenze dei titoli di ingresso di ciascun esercizio sociale, evidenziate nel prospetto, costituiscono la
dotazione iniziale dell'esercizio successivo.
6. I prospetti di
cui al presente articolo, recanti il
contrassegno del concessionario
di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e conformi al modello approvato con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti e conservati ai sensi dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una copia dei prospetti
e' ritirata, ai fini dell'acquisizione
dei dati necessari al controllo, dal concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
7. Resta fermo l'obbligo di
annotare i corrispettivi, ivi compresi quelli
certificati con i
titoli d'ingresso e con gli abbonamenti ai sensi degli
articoli 3 e
4, nel registro di cui all'articolo 24 del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per le
associazioni sportive dilettantistiche
che optano per l'applicazione delle disposizioni della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, nel modello previsto
all'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544. Alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche che determinano l'imposta sul valore aggiunto ai
sensi dell'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'articolo 8,
comma 2, del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.
544.
art. 6
Titolo: Annullamento e mancata
utilizzazione dei titoli
1. In caso di mancata effettuazione dell'evento
sportivo, che comporti la restituzione
del corrispettivo pagato, i titoli di
ingresso, comprensivi di tutte
le sezioni, sono consegnati al concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, per la successiva
distruzione, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello dell'evento non realizzato.
2. I titoli d'ingresso e
gli abbonamenti che le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche non intendono piu' utilizzare sono consegnati,
comprensivi di tutte le
sezioni, al concessionario di cui al comma 1, per la
successiva distruzione.
art. 7
Titolo: Disposizioni transitorie e decorrenza
1. I biglietti recanti il contrassegno del concessionario di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, in uso ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
possono continuare ad essere
utilizzati, sempreche'
gli stessi siano integrati con l'indicazione del corrispettivo e
siano registrati sul prospetto di cui all'articolo 5, comma 5,
quale dotazione iniziale dei titoli d'ingresso, entro il primo giorno non festivo successivo a quello
della decorrenza degli effetti del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a
decorrere dal sessantesimo
giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di approvazione dei modelli previsti dall'articolo 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.