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Decreto del Presidente della
Repubblica del 26/10/2001 n. 430
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( Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 289 del 13/12/2001 - Trattasi di regolamento. )
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Regolamento
concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 |
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testo vigente -
in vigore dal 11 aprile 2002
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art.
6 |
Esclusioni
- (può interessare
le pro loco) |
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art.
13 |
Ambito
applicativo
(contiene le nuove disposizioi per Tombole,
Lotterie e Pesche Beneficenza) |
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art.
14 |
Adempimenti
dei promotori e controlli
(interessa per le Tombole,
Lotterie e Pesche Beneficenza) |
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art. 16 |
Abrogazioni |
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art. 17 |
Regime
transitorio |
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art. 18 |
Entrata
in vigore |
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art. 6 |
Esclusioni |
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1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche
o scientifiche, nonche' per la presentazione di progetti o studi in ambito
commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore
dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o
rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita'; b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi da
parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei
luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche' l'iniziativa non
sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da
sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli
acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto
a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine
di promozionare quest'ultimo, o da quantita' aggiuntive di prodotti dello
stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di
minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda in alcun
modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali le offerte stesse
sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti
od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalita' eminentemente
sociali o benefiche.
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art. 13 |
Ambito
applicativo |
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1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di
beneficenza, nonche' ogni altra manifestazione avente analoghe
caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie
nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi
da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli
14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle
esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,
organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio
1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate
dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni
locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla
lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per
fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la
vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o
piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la
vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo
complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il
prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro
51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione
progressive;
b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con
l'utilizzo di cartelle portanti una data quantita' di numeri, dal numero 1
al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei
numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola
e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la
tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da
serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle
che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro
12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di
sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro
organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice,
una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di
beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al
territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di
essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote
della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di
cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni
mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le
carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
(Nota: Premi in denaro o assimilati ammessi solo per la Tombola
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art. 14 |
Adempimenti
dei promotori e controlli |
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1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni
ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e
al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione. Eventuali
variazioni delle modalita' di svolgimento della manifestazione sono
comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione
dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente
documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantita'
e la natura dei premi, la quantita' ed il prezzo dei biglietti da vendere,
il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per
l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione
del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione
in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base
al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La
cauzione e' prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si
estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La
cauzione e' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o
mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della
firma del fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella
comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere
ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessita' di ricorrere allo svolgimento della manifestazione
per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai
partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle
manifestazioni di sorte locali e sono l'autorita' competente a ricevere il
rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.
Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5,
lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle e'
indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. L'estrazione della lotteria e della tombola e' pubblica; le modalita'
della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni
interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della
comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della
tombola, le finalita' che ne motivano lo svolgimento nonche' la serie e la
numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente
organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri,
nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie
e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture
d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli
agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al pubblico prima
dell'estrazione.
L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di
dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata
al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente
promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza
di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il
relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e
un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente
organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione
attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato,
verificata la regolarita' della documentazione prodotta, dispone l'immediato
svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in
caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al
presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui
ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a).
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art. 16 |
Abrogazioni |
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1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400:
a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122;
gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma,
57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo
42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla
legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio
decreto-legge n. 1933 del 1938;
b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384;
c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;
d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;
e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto,
approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente
regolamento.
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni
altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del
presente regolamento.
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art. 17 |
Regime
transitorio |
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1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi
e alle operazioni a premio, nonche' alle manifestazioni di sorte locali la
cui domanda di autorizzazione e' presentata entro la data di entrata in
vigore del presente regolamento. (nota: entro il 10 aprile 2002)
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art. 18 |
Entrata
in vigore |
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1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo
15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(nota: 11 aprile 2002)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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