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Decreto
14 novembre 2001, n.471 Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. |
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nota: Poichè
l'Unpli è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, i Comitati Regionali, Provinciali e le altre articolazioni
territoriali dell'Unpli, le Pro Loco associate e i Circoli delle Pro Loco
Unpli, possono essere iscritte nel Registro Nazionale attraverso l'Unpli,
come previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
Con certificazione del Presidente Nazionale potranno godere dei benefici,
anche fiscali, previste dalle legge 383/2000, ed essere iscritte nel Registro
Regionale della propria Regione. Si riporta pertanto
subito l'art. 5 del regolamento, nonchè
quanto previsto dall'art. 3 della legge 383 per lo Statuto. |
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Art.
5. 1. Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformita' dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione e' allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti. Nota: si riporta l'articolo
7 comma 3 della legge sopra richiamato (e comma 4): |
| Legge 383/2000 Art.
3. - (Atto costitutivo e statuto) 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell'associazione; l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. ritorna a leggi home |
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Decreto
14 novembre 2001, n.471 Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"; Visto, in particolare, l'articolo 7 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge; Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un regolamento che disciplini il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro di cui sopra; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001; |
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A d o t t a il seguente regolamento: Art.
1. 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonche' la periodica revisione del medesimo registro. 2. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge. Art.
2. 1.
Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgano
attivita' di utilita' sociale
ai sensi dell'articolo 2 della legge e il cui atto costitutivo e statuto
corrispondano ai requisiti indicati nell'articolo 3 della legge, possono
chiedere l'iscrizione al Registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale, presentando
domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento
delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - corredata da: 2. La domanda e' inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili – esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 3. In merito all'iscrizione al Registro nazionale provvede il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata. Art.
3. 1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalita' prescritte dall'articolo 2 del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinche' quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento. Art.
4. 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica delle associazioni iscritte al registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro. Art.
5. 1. Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformita' dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione e' allegato l'elenco dei soggetti affiliati con l'indicazione dei loro legali rappresentanti. Art.
6. 1. Sono cancellate con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili le associazioni iscritte al Registro nazionale che: a)
ne facciano espressa richiesta con le stesse modalita' prescritte dall'articolo
2 del regolamento; Art.
7. 1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge. 2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 novembre 2001 Il Ministro: Maroni Visto,
il Guardasigilli: Castelli Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31 |