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NUOVE SCADENZE per le DICHIARAZIONI
IRPEG e IRAP e per i SOSTITUTI DI IMPOSTA
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A partire dal 1 Gennaio 2002 il D.P.R.
435 del 2001 ha stabilito tra l'altro i nuovi termini per la presentazione
delle dichiarazioni annuali relative all'Irpeg, all'Irap e dei Sostituti
di Imposta, nonchè i termini per l'invio delle certificazioni relative
ai Sostituti di Imposta versati nell'anno precedente ai soggetti cui sono
state effettuate le trattenute. |
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DICHIARAZIONI IRPEG e IRAP
nuovo termine per la presentazione |
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A partire dal 1.1.2002 le dichiarazioni annuali relative all'IRPEG
e all'IRAP devono essere presentate
ENTRO IL 31 LUGLIO, indipendentemente
dalla data di approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente. La nuova disposizione unifica per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (e quindi anche per le pro loco) la data di presentazione delle dichiarazioni IRPEG e IRAP al 31 Luglio indipendentemente dalla data di approvazione del Bilancio. Si
precisa che il Bilancio continua a doversi approvare nei termini previsti
dallo Statuto o dal Codice Civile se non previsto nello Statuto. |
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TERMINI DI CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI
DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA
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L'articolo 18 del regolamento (DPR 435 del 2001), modificando l'articolo 7 bis, comma 2 del DPR n. 600 del 1973, prevede che il sostituto d'imposta consegni all'interessato la certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, entro il mese di marzo, anziche' di febbraio, dell'anno successivo a quello in cui ha erogato le somme e i valori. |