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TOMBOLE,
LOTTERIE e PESCHE DI BENEFICENZA
OBBLIGO
DI COMUNICARE L'EFFETTUAZIONE ANCHE ALLA
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
INTRODOTTO DAL
DL N. 269 del 30/09/2003
convertito in Legge con la Legge 24/11/2003,
n. 326
Ulteriori adempimenti per chi le organizza
( commento a cura di Mauro
Giannarelli )
Se la Finanziaria 2004 non ha portato agevolazioni per
le pro loco, dai provvedimenti recentemente approvati con voto di fiducia
arrivano nuovi ed ulteriori adempimenti di non poco conto a carico di
chi organizza, come associazione senza scopo di lucro e rispettando
quanto già previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento specifico
per queste tipologie di manifestazioni (DPR 430/2001) tombole, lotterie
e pesche di beneficenza.
Tra le varie norme che contiene il DL n. 269 del 30/09/2003 (già
in vigore, convertito in legge dalla Legge 24 Novembre 2003, n. 326
- contente un mare di disposizioni tra cui il condono edilizio, la detax,
e numerosi altri provvedimenti che generalmente non ci interessano come
pro loco), il comma 13-quinquies dell'art. 39 (ben rimpiattato e poco
pubblicizzato) aggiunge agli adempimenti già previsti dal DPR
430/2001, l'obbligo di comunicare l'effettuazione di qualsiasi tombola,
lotteria o pesca di beneficenza anche al Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Questo indipendentemente dalla estensione territoriale della cosiddetta
"manifestazione di sorte locale" (comune, comuni contermini,
provincia) e indipendentemente dall'importo o valore dei premi della
stessa.
La nuova comunicazione è obbligatoria per tutte le tombole,
lotterie e pesche di beneficenza che si fanno, nessuna esclusa.
I Monopoli di stato hanno trenta giorni di tempo dal ricevimento della
nuova comunicazione prevista per valutare le manifestazioni, "affinche'
le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato
allo Stato" e prendere uno specifico provvedimento con cui emanare
disposizioni, al cui rispetto viene subordinato il nulla-osta per l'effettuazione
della manifestazione. Teoricamente, vista l'ampia discrezionalità
lasciata ai Monopoli di stato, potrebbero essere impartite disposizioni
tali da impedire, di fatto, lo svolgimento di tutte le manifestazione
di sorte locale.
Alla base del provvedimento, che mi pare vessatorio per le "normali"
associazioni senza fine di lucro, c'è da parte dello Stato il
timore che le manifestazioni di sorte locali organizzate dalle associazioni
senza scopo di lucro possano in qualche modo fare diminuire le entrate
dello Stato:
"Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale
dei giuochi...".
Lo Stato non vuole concorrenza neppure dalle associazioni senza fine
di lucro, che magari investono i fondi ricavati per sopperire alle sue
carenze in tanti settori.
La nuova normativa, a mio personale giudizio, è estremamente
penalizzante per tutte le associazioni che non sono "bische mascherate"
(quelle, se ce ne sono, troveranno certamente il sistema di continuare,
magari con uno scanner e una fotocopiatrice), e che ricorrono saltuariamente
a questo tipo di manifestazioni per il proprio finanziamento.
Per essere tranquilli (leggete più avanti la legge e le note)
occorrerà inviare la prima comunicazione prevista, quella al
Ministero, almeno due mesi prima. E questo certamente non ci semplifica
la vita.
Gli adempimenti e il controllo del Prefetto, previsto dalla vigente
e non abrogata normativa (DPR 430/2001) sono già penalizzanti
perché estesi a tutte le "manifestazioni di sorte locali"
indipendentemente dall'importo del monte premi, mentre in precedenza
fino a Lire 3.000.000 la procedura era inesistente o molto semplificata.
Agli adempimenti necessari per effettuare durante una sagra una lotteria
di una bicicletta, già in essere, aggiungete anche questi ultimi,
e poi valutate se ne vale la pena.
Intendiamoci, se si intendeva perseguire chi fa il "furbo",
niente da recriminare. Solo che si dovevano mettere dei paletti o dei
limiti, ad esempio ripristinare quanto meno i famosi "Lire 3.000.000"
che con la normativa precedente al 2001 era la soglia sotto la quale
gli adempimenti erano ridotti.
Se il Bingo non ha fatto "bingo", non credo che la causa siano
le tombole delle associazioni no profit.
La nuova normativa non comporta spese (al di la di quelle postali),
ma aggiunge adempimenti ad adempimenti. Potrebbe sorgere il dubbio che
sia sta fatta proprio per le spese postali.
Il costo di chi dovrà (o dovrebbe) controllare la documentazione
pervenuta al Ministero (attività sino ad ora non prevista) sarà
probabilmente superiore a quanto porterà allo Stato la diminuzione
della "concorrenza", peraltro non gratuita, visto che sulle
manifestazioni di sorte locale vanno versate, quasi in ogni caso, imposte
allo Stato (10% del monte premi).
Vale la pena per le associazioni senza fine di lucro continuare a fare,
come fanno e facciamo, volontariato gratis sopperendo alle croniche
carenze dello Stato e degli altri Enti pubblici ?
Mauro Giannarelli
Interrogazione parlamentare
presentata il 4 febbraio 2004:
interrogazione
parlamentare
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circolare Monopoli con INDIRIZZI
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