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NUOVE
DISPOSIZIONI PER TOMBOLE, LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA
OBBLIGO DI COMUNICARE L'EFFETTUAZIONE ANCHE ALLA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
(testo del provvedimento con note a
cura di Mauro Giannarelli)
Decreto Legge N. 269 del 30/09/2003
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229
del 02/10/2003 - supplemento ordinario)
convertito
in Legge con la Legge 24 novembre 2003, n. 326
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 25 novembre 2003 -
Supplemento Ordinario n. 181)
(omissis)
art. 39
(Altre disposizioni in materia di entrata)
Comma: 13-quinquies.
Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio
statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita'
richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (nota 1), inviano, prima di
darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430
del 2001 (nota 2), una autonoma comunicazione
al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalita' stabilite con
provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione (nota
3).
Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza
l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende
comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attivita' di
cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche
prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle attivita' predette,
affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco
riservato allo Stato. (nota 4)
Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo,
in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni
eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno. (nota
5)
Note e commenti al testo:
(nota 1): ricadono nel nuovo obbligo tutte
le manifestazioni sorte locali (tombole, lotterie, pesche di beneficenza).
Il comma richiamato, infatti, ha il seguente testo:
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 19 - (Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e
manifestazioni di sorte
locali). Comma 4 lettera d):
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento
delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di
vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni
di cui alla lettera a).
(nota 2) : Il Dpr 430 richiamato disciplina
le manifestazioni di sorte locali (tombole, lotterie e pesche di beneficenza),
e prevede, tra le altre prescrizioni, che debba essere fatta domanda
al Sindaco e al Prefetto almeno trenta giorni prima della manifestazione.
Questo obbligo rimane in vigore.
In aggiunta, e con l' obbligo di farlo prima di inviare le due domande
previste dal DPR 430, ora occorre fare anche una specifica comunicazione
al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato.
Per quanto riguarda "quanto tempo prima si deve inviare ?",
poiché l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha trenta
giorni dal ricevimento (e non dalla spedizione) per emanare uno specifico
provvedimento (che sarà comunicato agli organizzatori ?) con
cui il nulla-osta alla effettuazione è subordinato alla osservanza
di specifiche disposizioni, è opportuno farla, esclusivamente
con Raccomandata con ricevuta di ritorno per sapere in quale data (da
cui decorrono i trenta giorni) è arrivata al Ministero, almeno
40 o 50 giorni prima della data della tombola, lotteria o pesca di beneficenza
che si intende organizzare, in modo che se non arriva nulla si può
ragionevolmente pensare che, salvo disguidi postali purtroppo possibili,
per la manifestazione non sono stati presi provvedimenti (silenzio-assenso).
Stante la prevista reclusione fino ad un anno nel caso che non vengano
osservate le eventuali prescrizioni impartite ai sensi della legge in
esame, se la richiesta non viene fatta con un margine ampio di tempo
potrebbero arrivare dal Ministero, magari per un ritardo postale, prescrizioni
a manifestazione effettuata, con il rischio per gli organizzatori di
incorrere nelle gravi conseguenze penali previste da questa nuova normativa
per non aver osservato le prescrizioni.
Non è per nulla chiaro, per quanto riguarda le comunicazioni
da effettuare al Sindaco e al Prefetto, se prima di inviarle occorre
attendere la scadenza del periodo minimo di 40 giorni (consigliato sopra),
il che comporterebbe di partire con le comunicazioni almeno settanta
giorni prima della data della manifestazione, o se queste due comunicazioni
possono essere inviate anche il giorno successivo all'invio al Ministero.
Nell'articolato si dice soltanto "inviano, prima di darvi corso,
e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento
.".
Ritengo che la disciplina del DPR 430 di "almeno trenta giorni
prima" per le comunicazioni al Prefetto e al Sindaco non sia stata
modificata dal provvedimento in esame, per cui sembrerebbe non sia necessario
attendere l'esito (o il silenzio- assenso).
E' comunque possibile, e valutatelo anche in ordine alla possibilità
che la vostra manifestazione possa essere ritenuta in concorrenza con
quelle organizzate dallo Stato (ad esempio una lotteria a livello Provinciale
con un alto montepremi) che in caso di prescrizioni da parte dei Monopoli
tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento della manifestazione
di sorte locale, potreste non avere più il tempo per comunicare
le conseguenti variazioni al Prefetto, e quindi rischiare che vi venga
eccepito di essere fuori termini o non aver osservato le prescrizioni
del DPR 430.
Si suggerisce, infine, (anche se non espressamente previsto) di indicare
nelle domande al Sindaco e al Prefetto che "In data
.
si è provveduto a effettuare la comunicazione prevista dall'art.39
comma 13-quinquies al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato."
(nota 3) alla data del 13 gennaio non
risulta ancora sia stato preso il provvedimento dirigenziale richiamato
nel testo delle nuove disposizioni, con il quale le modalità
di trasmissione dovrebbero essere disciplinate.
In carenza del provvedimento citato, e in considerazione che le nuove
disposizioni sono già legge, è necessario predisporre
ed inviare una comunicazione in cui sia indicata la manifestazione di
sorte locale che si intende effettuare (tipo - data - montepremi - durata
ecc.), magari riportando quanto poi sarà messo o allegato alla
domanda che, successivamente perché prima è vietato, sarà
inviata alla prefettura e al Comune. Spedire la documentazione esclusivamente
per raccomandata A.R., al seguente indirizzo, che è stato desunto
dal sito del Ministero preposto in mancanza di un indirizzo ufficialmente
indicato per questa legge:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato - Direzione Generale - Piazza Mastai, 11 - 00153
ROMA
Numeri Telefonici della Direzione Generale cui potete rivolgervi per
ulteriori istruzioni:
centralino: 06 / 58571 fax : 06 / 58572200
(nota 4) Nel testo si legge: "espressamente
subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni
circa le modalita' di svolgimento delle attivita' predette, affinche'
le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato
allo Stato".
Questo lascia ampia discrezionalità ai Monopoli in quanto, di
fatto, ogni manifestazione potrebbe essere ritenuta concorrente o coincidente
con attività di gioco organizzate dallo Stato.
Il mercoledì e sabato c'è il lotto, una volta al mese
c'è una lotteria nazionale, nel bar c'è il gratta e vinci
(se ti pagano), il sabato (e altri giorni) c'è il totocalcio
e nuovi "giuochi" collegati, poi ci sono le tris e le altre
scommesse lecite e altre ancora.
Quindi, in teoria, restano pochi giorni per evitare che "risultino
coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo Stato". Ovviamente
dipende tutto da come sarà applicata questa norma.
(nota 5) Si prevede l'arresto sino ad
un anno se non si osservano le prescrizioni impartite.
Salvo, per i motivi esposti nella (nota 2), magari ricevere per ritardo
postale le prescrizioni a manifestazione effettuata. Non sottovalutate
questo aspetto, in quanto non sono sanzioni amministrative.
Mauro Giannarelli
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commento
al provvedimento
FAX SIMILE COMUNICAZIONE circolare Monopoli con INDIRIZZI
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