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Formare e Informare
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Fisco e Pro Loco - REC e Circoli
a cura di Roberto PRESCENDI - (Segretario Generale UNPLI) |
| RELAZIONE SVOLTA AL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER I PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI U.N.P.L.I. - 12 - 13 -14 OTTOBRE 2001 - VICENZA |
| La relazione è destinata al contribuente non specialista di problemi tributari ed ha lo scopo di fornirgli un quadro il più possibile semplice ma essenziale della normativa vigente tenendo conto delle modifiche intervenute nel 2000 ed aggiornata ai primi mesi del corrente anno 2001. Ovviamente vengono approfondite nello specifico le parti che hanno particolare attinenza con la conduzione di una associazione senza fini di lucro proponendosi di dare utili indicazioni a quelle situazioni che si verificano con maggiore frequenza. Considerata la vastità e la complessità della materia, non tutti i problemi si sono potuti affrontare in profondità: per questo motivo le informazioni fornite vanno opportunamente integrate, per la loro applicazione a specifici casi concreti. Un ringraziamento particolare va al Dott. Paolo Dubini che ha collaborato alla redazione del Vademecum del Contribuente edito a cura dell’Unione Fiduciaria S.p.A. "Società fiduciaria e di servizi delle banche popolari italiane " da cui sono stati tratti ampi stralci per questa relazione. |
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INDICE
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| 1. IL REDDITO E LA SUA TASSAZIONE |
| 2. I SOGGETTI PASSIVI DELL’IRPEG |
| Compensazione
tra imposte Versamento dell’imposta Presentazione della dichiarazione Trasmissione telematica |
| 3. GLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI |
| 4. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) |
| Presupposti di applicazione
dell’imposta Presupposti oggettivi Presupposti soggettivi Territorialità Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti |
| 5. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) |
| Presupposto dell’imposta Soggetti passivi Base imponibile Riduzione dell’imponibile Aliquota ordinaria Dichiarazione |
| 6. LEGGE 398/91 |
| manifestazioni esenti |
| 7. REC E CIRCOLI |
| disciplina dell’iscrizione semplificazione delle procedure |
| 8. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE |
| provvidenze e facilitazioni |
| 9. CONSIDERAZIONI FINALI |
| 1. IL REDDITO E LA SUA TASSAZIONE IN BASE ALLE NORME DEL TESTO UNICO |
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Le imposte sui redditi sono le seguenti: IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche). Sono soggetti a IRPEF:
Sono soggetti a IRPEG:
Le aliquote di imposta attualmente in vigore sono le seguenti:
Sono inoltre dovute dalle persone fisiche (non sono
quindi applicabili alle pro loco) le addizionali alle imposte sui redditi
a favore delle Regioni e dei Comuni. |
| 2. I SOGGETTI PASSIVI DELL’IRPEG |
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Sono suddivisi in quattro grandi gruppi:
Si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato (l’oggetto è quello determinato dallo statuto se esistente o, in mancanza, corrisponde all’attività effettivamente esercitata). La determinazione del reddito avviene in maniera diversa a seconda che si tratti di società di capitali ed enti commerciali residenti nello Stato, di enti non commerciali e di società ed enti non residenti. Al reddito complessivo imponibile, determinato secondo le norme proprie di ciascuna delle categorie suddette, si applica l’aliquota d’imposta del 36%, con decorrenza dal periodo di imposta in corso all’1.1.2001, e si determina l’imposta lorda. Per importi fino a Lire 20.000 non è dovuto il versamento. Dal 1999 è possibile compensare tutte le imposte risultanti dalla dichiarazione. La compensazione si effettua nel modello di liquidazione. L’imposta va versata entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi, tramite delega alla banca o alla posta.
Il versamento può essere anche a rate, maggiorato degli interessi. Presentazione della dichiarazione La dichiarazione dei redditi, va presentata, da parte dei soggetti tenuti all’approvazione del bilancio per statuto o per legge, entro un mese dall’approvazione stessa. Gli altri soggetti devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. In via telematica il termine scade il mese successivo, ma resta invariata la scadenza del versamento. La dichiarazione va presentata direttamente in banca
o presso un ufficio postale, che rilasciano la ricevuta di presentazione. La trasmissione in via telematica può essere
facoltativa od obbligatoria. È obbligatoria per le società
di capitali, per gli enti commerciali, compresi i consorzi e le società
cooperative, per i soggetti tenuti a presentare almeno una dichiarazione
IVA periodica per il 2000 e per i soggetti tenuti a presentare per l’anno
2000 la dichiarazione dei sostituti di imposta. La trasmissione telematica
può essere fatta direttamente o tramite un soggetto abilitato.
Nel primo caso occorre richiedere l’abilitazione al Ministero delle
Finanze tramite Internet, nel secondo caso occorre rivolgersi ad un
professionista autorizzato. |
| Rientrano in questa categoria, oltre
agli enti pubblici e privati non commerciali, anche i consorzi, le associazioni
non riconosciute, le altre organizzazioni senza personalità giuridica,
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali.
Attività non commerciali
Per le associazioni, i consorzi e gli altri enti di tipo associativo non si considera commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali. Le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quote o di contributi associativi, non concorrono perciò a formare il reddito complessivo e non costituiscono pertanto ricavi per l’ente percipiente. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli
associati verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi
e le quote supplementari relativi ad ulteriori o diverse prestazioni
rispetto a quelle ordinarie, sono invece considerate attività
commerciali e sono tassate come componenti del reddito di impresa o
come redditi diversi a seconda che abbiano o meno il carattere dell’abitualità. Associazioni politiche, religiose, assistenziali Tale disciplina è variata dal 1.1.1998 per effetto del Decreto Legislativo 460/97 per cui: nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche se effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici agli associati o ai partecipanti o ad altre associazioni ed ai partecipanti di queste, purché svolgano la medesima attività. E così, è anche per la vendita a terzi di pubblicazioni di tali enti, cedute prevalentemente agli associati. Tale trattamento agevolativo è applicabile a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto contengano esplicitamente tutte le successive condizioni:
Sono invece considerate commerciali le seguenti attività: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere e di alloggio, di trasporto, di deposito, servizi portuali e aeroportuali, gestione di spacci aziendali o di mense, organizzazioni di viaggi, gestioni di fiere ed esposizioni, pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni. Non sono infine considerate commerciali le seguenti attività, alla condizione che l’atto costitutivo o lo statuto risultino uniformati con le clausole in precedenza indicate:
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| Onlus
Per le "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", abbreviate con il termine "ONLUS", non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Non sono neppure tassati i ricavi relativi alle attività direttamente connesse. Possono assumere la qualifica di "ONLUS" le associazioni i cui atti costitutivi o statuti prevedano espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
N.d.A. Ciò che di fatto impedisce ad una Pro
Loco di aspirare ad essere ONLUS non è tanto l’elenco ridotto
e definito dei settori, nei quali non sarebbe impossibile ricomprendersi,
e forse neppure la solidarietà sociale, quindi rivolta alle persone
in condizioni di svantaggio, che deve essere l’esclusivo fine; quanto
il divieto di svolgere attività diverse che deve esplicitamente
essere indicato nello statuto. Perdita della qualifica di ente non commerciale Indipendentemente da quanto viene previsto nello statuto, viene meno la qualifica di ente non commerciale, quando l’attività commerciale risulti prevalente, rispetto all’attività istituzionale, per un intero periodo di imposta, tenendo conto anche dei seguenti parametri:
Il reddito complessivo dell’ente non commerciale è formato dai:
Redditi ovunque prodotti ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta definitiva o ad imposta sostitutiva. Tali enti devono pertanto dichiarare i singoli redditi, categoria per categoria, compilando i relativi quadri del modello unificato appositamente previsto per gli enti non commerciali, ex 760 bis (RA, per i redditi dominicali e agrari dei terreni; RD per i redditi di allevamento; RB per i fabbricati; RI per i redditi di capitale; RH per i redditi di partecipazione in società di persone residenti; RL per i redditi diversi; RN per il riepilogo dei suddetti redditi). Non concorrono alla formazione del reddito:
Tali attività beneficiano inoltre dell’esenzione
dall’IVA e dalla esclusione di ogni tributo. Ente che non svolge attività commerciale Se l’ente non ha svolto attività commerciale, gli unici costi deducibili sono quelli afferenti i singoli redditi prodotti, che la legge ammette in deduzione. E così, come non concorrono a formare il reddito
le entrate istituzionali dell’ente, non sono, di conseguenza, deducibili
i costi di gestione. In definitiva, l’ente non commerciale che non ha
esercitato attività commerciali, è tassato alla stessa
stregua di una persona fisica, sui redditi fondiari per gli immobili
posseduti, sui redditi di capitale per gli interessi e i dividendi percepiti,
sui redditi diversi per plusvalenze realizzate mediante cessioni di
terreni, di immobili o di partecipazioni sociali e per gli immobili
posseduti all’estero, ecc. Dal reddito complessivo degli enti non commerciali si deducono gli oneri deducibili:
Gli oneri deducibili, trasformati in detrazioni d’imposta,
per gli enti non commerciali, si detraggono dall’IRPEG nella misura
del 19%. Se l’ente, che non ha svolto attività commerciali
durante il periodo di imposta non ha realizzato alcun reddito, non è
obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Ente non commerciale che esercita una attività commerciale Se l’ente non commerciale esercita un’attività commerciale, a partire dall’1.1.1998, deve tenere obbligatoriamente per tale attività una contabilità separata da quella non commerciale. I ricavi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale entrano a formare il reddito di impresa. Le spese e le altre componenti relative a questa attività sono deducibili in base alle disposizioni generali sul reddito di impresa. Quelle che riguardano le attività istituzionali non possono invece essere dedotte. Le spese e le altre componenti negative, che non sono specificatamente imputabili ai beni o ai servizi dell’una o dell’altra attività (spese promiscue), sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo dei ricavi e dei proventi, che concorrono a formare il reddito d’impresa, e l’ammontare globale di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti, quelli fondiari, di capitale e diversi). Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile nella stessa proporzione la rendita catastale, in caso di proprietà o il canone, in caso di locazione, anche finanziaria. Il reddito derivante dall’attività commerciale potrà essere determinato secondo le norme del regime ordinario, semplificato e forfetario. Se si rientra o si è optato per il regime ordinario, il reddito dell’attività commerciale dovrà essere dichiarato nel quadro relativo al reddito d’impresa – quadro RF. Se i ricavi dell’attività commerciale sono stati inferiori a lire 360 milioni (oggi elevato a 600 milioni) o a 1 miliardo di lire, a seconda che l’attività esercitata sia di prestazioni di servizi o sia un’attività diversa, è applicabile il regime semplificato dell’impresa minore e in tal caso verrà compilato il quadro RG. Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata possono determinare il reddito in base ad un nuovo regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 1998, basato su coefficienti di redditività da applicare ai ricavi conseguiti e quindi senza tenere conto degli acquisti e degli altri costi. Le percentuali di redditività sono variabili a seconda dell’importo dei ricavi e spaziano da un minimo del 10% ad un massimo del 25%. Restano comunque in vigore le norme riguardanti i regimi
agevolati previsti per le associazioni sportive dilettantistiche (L.
16.12.1991, n. 398), per le associazioni senza scopo di lucro e per
le Pro Loco (art. 9 bis del D.L. 30.12.1991, n. 417, convertito in L.
6.2.1992, n. 66). L’ente che ha esercitato una attività commerciale è obbligato a presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. Il bilancio non va più allegato alla dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali, ma deve essere conservato ai fini di una eventuale richiesta da parte del fisco. |
| 4. L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO |
| L’I.V.A. è la principale imposta
indiretta sulle cessioni dei beni e sulle prestazioni dei servizi. È
così denominata perché colpisce il valore aggiunto inteso
quale differenza fra gli acquisti e le vendite effettuate in un certo
periodo di tempo. L’operatore economico non subisce alcun prelievo in
quanto, se da un lato paga ai fornitori l’imposta sui propri acquisti,
dall’altro la detrae dall’I.V.A. sulle vendite che deve versare all’erario
e che gli viene pagata dal cliente assieme al corrispettivo.
Il consumatore finale, cioè il privato, invece
non può recuperare l’imposta che paga al venditore insieme al
prezzo del bene e, di conseguenza, resta definitivamente gravato dell’intero
tributo. Presupposti di applicazione dell’imposta La disciplina giuridica è contenuta nel DPR 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni. Come per le altre imposte, anche per l’I.V.A., ai fini della sua applicazione, devono verificarsi determinati presupposti:
Tutti questi presupposti sono fissati in linea generale dal primo articolo della legge che stabilisce che l’imposta si applica sulle cessioni dei beni e sulle prestazioni di servizi effettuate:
Restano escluse perciò le cessioni dei beni e
le prestazioni di servizi dei soli privati che non siano né imprenditori,
né professionisti.
Sono tali tutti gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento dei diritti reali di godimento. Vi rientrano quindi la compravendita, la permuta, la somministrazione, ecc. e possono avere per oggetto beni di ogni specie, materiali o immateriali, quali per esempio le merci, i beni strumentali, gli immobili, ecc. Sono considerate prestazioni di servizi quelle effettuate
dietro corrispettivo, dipendenti da obbligazioni di ogni tipo, di fare
e di non fare. A) Esercizio di impresa (art. 4) Si ha esercizio di impresa quando un soggetto esercita per professione abituale, anche se non esclusiva, un’attività diretta alla produzione e allo scambio dei beni e dei servizi. Costituiscono pertanto esercizio di impresa sia le attività di cui all’art. 2195 del C.C., sia l’attività agricola di cui all’art. 2135 del C.C. anche se non organizzate in forma d’impresa. Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle società commerciali (soc. di persone, di fatto, di capitali, ecc) e quelle effettuate dagli enti diversi dalle società, dalle associazioni e da altre organizzazioni che abbiano per oggetto principale od esclusivo l’esercizio di un’attività agricola o commerciale, si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa. Gli enti, le società semplici e tutte le altre organizzazioni o associazioni non commerciali o non agricole sono soggetti d’imposta solo in relazione all’eventuale attività commerciale o agricola esercitata. Per tali soggetti anche le quote associative versate dai soci o associati esulano dal campo di applicazione dell’imposta, mentre vi rientrano i corrispettivi specifici e i contributi supplementari versati in funzione delle diverse o maggiori prestazioni rispetto a quelle ordinarie alle quali hanno diritto. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, tali introiti non sono invece rilevanti, alla condizione che al’atto costitutivo o lo statuto risultino uniformati con determinate clausole già esaminate nel capitolo delle imposte dirette. Non sono inoltre considerate commerciali: la somministrazione di alimenti e bevande in bar ed esercizi similari presso le sedi e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici agli associati, purché siano attività strettamente complementari a quelle istituzionali effettuate da associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno e purché abbiano lo statuto uniformato alle clausole suddette. Determinate prestazioni, infine, si considerano comunque effettuate nell’esercizio di impresa, a prescindere dall’abitualità con cui esse vengono compiute. Si tratta della cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, erogazioni d’acqua, gas, energia elettrica, servizi di fognatura e depurazione, la gestione di fiere, la gestione di mense e somministrazioni di pasti, il trasporto e il deposito di merci, il trasporto di persone, le organizzazioni di viaggi, le prestazioni alberghiere, i servizi portuali, di pubblicità commerciale, di telecomunicazione, di radiofilodiffusione. B) Esercizio di arti e professioni (art. 5) Si ha esercizio di arti e professioni quando una persona fisica svolge abitualmente una qualsiasi attività di lavoro autonomo. Vi rientrano principalmente le cosiddette arti liberali (avvocato, notaio, medico, commercialista, ingegnere, ecc.) che generalmente richiedono l’iscrizione all’albo. Fanno altresì parte di questa categoria tutte le attività aventi caratteristiche professionali, anche se non sono disciplinate da leggi. L’attività professionale può essere svolta anche in forma associata non però sotto forma di società commerciale perché, in tale caso, si ricade nell’esercizio di impresa. Al contrario i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, ossia le prestazioni di lavoro che non sono sottoposte
a vincoli di subordinazione propri del lavoro dipendente, diverse dall’esercizio
di un’arte o una professione quali, per esempio, l’attività degli
amministratori e dei sindaci delle società commerciali, dei collaboratori
ai giornali, riviste, enciclopedie e simili, non rientrano nell’esercizio
di arti e professioni e non sono quindi rilevanti ai fini I.V.A.
Tale esclusione è però subordinata alla condizione che
il collaboratore non svolga anche un’attività professionale di
lavoro autonomo. Oltre alla rilevanza dei presupposti oggettivi e soggettivi, perché una operazione sia rilevante ai fini I.V.A. è necessario che essa venga effettuata nel territorio dello Stato o almeno che sia considerata tale. Solamente quando sussistono tutti e tre i presupposti:
soggettivo, oggettivo e territoriale, l’operazione è assoggettabile
a I.V.A. Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti Le operazioni imponibili sono quelle soggette ad imposta con una determinata aliquota (ordinaria 20%, ridotte 10% e 4%). Vi sono poi delle operazioni che, pur rientrando nel campo di applicazione dell’imposta e quindi soggette agli obblighi imposti dalla legge, per particolari motivi, non sono colpite da imposta. Sono dette operazioni non imponibili le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate e cioè quelle di cui agli artt. 8, 8 bis e 9. Le operazioni escluse dalla base imponibile sono quelle elencate dall’art. 15, tra le più note le spese anticipate in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate e gli interessi di mora per ritardato pagamento. Ci sono, da ultimo, le operazioni esenti elencate all’art.
10, tra cui gli affitti di terreni e fabbricati non strumentali, le
vendite di abitazioni da parte di soggetti diversi dalle imprese costruttrici,
la cessione di titoli, gli interessi sui finanziamenti, le assicurazioni,
le prestazioni dei medici, ecc. |
| 5. L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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L’I.R.A.P. è una imposta a carattere regionale, non deducibile dalle imposte sui redditi, entrata in vigore dall’1.1.1998 in sostituzione di:
Consiste nell’esercizio abituale di una attività
autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di
beni o alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle
società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni
dello Stato, costituiscono in ogni caso presupposto d’imposta. I soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività suddette ed in particolare:
Sono previste norme particolari per le amministrazioni
e gli altri enti pubblici. L’imposta si applica sul valore della produzione netta che deriva dall’attività esercitata nella regione. Tale valore si determina in maniera differenziata a seconda del soggetto al quale si applica l’imposta, tenendo presente che i dati si ricavano dalla contabilità e che in linea di massima non sono ammessi in deduzione i costi del personale, gli oneri finanziari, quelli straordinari e gli accantonamenti, mentre non incidono i proventi finanziari e quelli straordinari. In particolare per gli enti non commerciali che utilizzano
un regime forfetario ai fini della determinazione del reddito (comprese
le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo
di lucro, le Pro Loco) la base imponibile può essere determinata
aumentando il reddito, calcolato in base ai criteri forfetari, delle
retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti
ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelle per prestazioni
di lavoro autonomo occasionali e delle indennità di trasferta
e rimborsi spese agli sportivi dilettanti ed infine degli interessi
passivi. Il quadro da compilare è quello IQ, sez. III. Dal 2000, per una base imponibile fino a 350 milioni,
è applicabile praticamente a tutti una riduzione di L. 10 milioni
della base imponibile stessa (in altre parole se la base stessa è
fino a 10 milioni non si versa IRAP, se è compresa fra oltre
10 e non più di 350 si ha una riduzione d’imposta di lire 425.000). La misura ordinaria dell’imposta è pari al 4,25%.
A partire dall’anno 2000, le regioni possono aumentare l’imposta di
un punto percentuale. Da presentare con le stesse modalità e negli
stessi termini delle dichiarazioni dei redditi. Chi non ha l’obbligo
di presentare queste ultime, deve presentare la dichiarazione entro
6 mesi dalla fine del periodo d’imposta. |
| 6. LEGGE 398/91 |
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Conseguentemente all’analisi dei capitoli precedenti ne dovrebbe essere emerso chiaramente che il regime forfetario introdotto da questa legge, inizialmente per le sole associazioni sportive dilettantistiche e solo successivamente esteso alle Pro Loco, è quello che più si confà ad una associazione di volontariato che normalmente non dispone di professionalità interne all’altezza di una materia fiscale complessa e in costante mutazione e che, altrettanto normalmente, non possiede risorse finanziarie compatibili con le parcelle di un preparato professionista esterno. Fino a 360 milioni annui di volume di affari commerciale, quindi per la quasi totalità delle associazioni, una sufficiente tranquillità fiscale si ottiene:
Manifestazioni esenti In definitiva i punti controversi su cui si registrano ancora opinioni discordanti sono:
Personalmente credo che la "ratio" del provvedimento
vada letta come totale esenzione per la prima fascia di volume di affari
con la limitazione che non possa coinvolgere più di due eventi
per anno anche se questo apre ipotesi inquietanti sul come siano da
considerare manifestazioni articolate sul medio periodo magari non effettuate
quotidianamente (ad esempio un’unica rassegna teatrale con spettacoli
a cadenza settimanale che dura un trimestre). |
| 7. R.E.C. E CIRCOLI |
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A) Il Registro Esercenti il Commercio - R.E.C. - è un’abilitazione professionale che viene richiesta al titolare di una autorizzazione amministrativa, una sorta di "patente" che certifica il possesso dei requisiti tecnici per svolgere un’attività commerciale. Fino all’entrata in vigore della c.d. legge Bersani che ha modificato in maniera consistente il regime delle autorizzazioni commerciali, tale abilitazione era richiesta per chiunque intendesse avviare una attività commerciale al dettaglio. Oggi tale obbligo permane unicamente per il settore alimentare e per i pubblici esercizi. L’iscrizione al R.E.C. si ottiene tramite la frequenza ad un apposito corso abilitante, normalmente organizzato dalle associazioni di categoria (confcommercio, confesercenti, ecc.) oppure a dimostrazione di una adeguata preparazione conseguita alle dipendenze di un’azienda che svolge attività analoga a quella per cui si richiede l’abilitazione. La qualificazione professionale è pertanto esclusivamente legata alla persona fisica. La Pro Loco, e qualsiasi altra soggetto dotato o meno di personalità giuridica, viene iscritto a tale Registro a semplice presentazione di domanda che contenga l’indicazione della persona fisica già in possesso di propria iscrizione. Nello specifico tale persona può essere indifferentemente il Presidente, un Consigliere, un Socio, un semplice simpatizzante che mette a disposizione dell’associazione la propria certificata professionalità senza che questo gli comporti obblighi o responsabilità specifiche. La Pro Loco potrà essere titolare dell’autorizzazione fino a quando avrà tale disponibilità e potrà sostituire, per scelta o per necessità, questo soggetto con qualsiasi altro abbia gli stessi requisiti. B) Il circolo è il luogo ricreativo per eccellenza ed è a tutti gli effetti molto simile ad un pubblico esercizio e pertanto soggetto a tutte le eventuali limitazioni presenti nei singoli piani comunali dei pubblici esercizi. Tali limitazioni però decadono in presenza di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali per le quali va presentata al Comune competente una denuncia di inizio attività in cui il legale rappresentante dichiara:
Alla denuncia va allegata copia semplice dell’atto costitutivo o dello statuto e copia dell’iscrizione al REC del gestore, solamente quando appunto la gestione sia eventualmente affidata a terzi. La materia è stata recentemente oggetto di un provvedimento di semplificazione (DPR 4.4.2001, n. 235, pubblicato sulla G.U. del 20.6.2001, n. 141) i cui punti salienti, almeno per le Pro Loco, sono:
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| 8. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 383/2000) |
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L’ottenimento di tale riconoscimento permette di accedere ad una serie di facilitazioni e provvidenze non proprio trascurabili. Qui è d’obbligo una certa cautela perché manca ancora il regolamento che disciplina il procedimento di iscrizione ai registri previsti dalla stessa legge e pertanto, senza tale iscrizione, le facilitazioni e le provvidenze sono solamente teoriche. È comunque da sottolineare che l’inserimento dell’U.N.P.L.I. nell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo come una delle 10 associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative rappresenta, di fatto, il riconoscimento del possesso delle caratteristiche necessarie a tale iscrizione. Più nello specifico i passaggi più salienti del provvedimento sono:
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| 9. CONSIDERAZIONI FINALI |
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Così come anticipato in premessa, la materia fiscale conferma intatta tutta la propria complessità anche nel momento in cui va applicata ad una associazione di volontariato che molto spesso "cava" letteralmente il ragno dal buco alla stessa amministrazione dello Stato in una molteplicità di situazioni dove occorrono flessibilità, conoscenza e rapidità che sono vocaboli pressoché sconosciuti da parte del pubblico impiego. Manca cioè la necessaria duttilità delle norme che, giustamente ispirate da ideali principi, non tengono comunque assolutamente conto della specificità del settore. E per dirla nel mio idioma, alla Veneta, c’è il forte rischio di essere "bichi e bastonà" (equivalente di "cornuti e mazziati") al concretizzarsi di una verifica fiscale che dovesse contestare non tanto indebite evasioni a beneficio personale quanto il mancato pagamento di tributi integralmente riutilizzati a fini di pubblico e generale interesse. In queste situazioni, fortunatamente non proprio frequenti, l’associazione si liquefa come neve al sole salvo lasciare nelle peste l’incauto Presidente che ancora per lunghi anni dovrà confrontarsi con il compressore fiscale quand’anche riesca a scansare la magistratura ordinaria. E allora, costretto a pagare di tasca propria, il povero Presidente si potrà davvero considerare "BECO E BASTONÀ". Per evitare questo scenario sconsolante, l’U.N.P.L.I.
ha organizzato questo corso di formazione che avrà tanto apprezzabile
risultato quanto gli uditori saranno stati attenti, e saranno disponibili
a trasferire le conoscenze acquisite, e quanto sono stati bravi e comprensibili
i relatori. |