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Convenzione E.N.E.L.

Trattamento tariffario e fiscale delle forniture di energia elettrica temporanee a carattere straordinario effettuate alle Pro Loco
  Roma, 16 Aprile 1987
Ente Nazionale
per l’Energia Elettrica
Direzione della Distribuzione
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA Prot. N. DDC-U 00957
Spett.le UNPLI
Unione Nazionale delle
Pro Loco d’Italia
Via P.Roi - Sandrigo - VI

Oggetto: Trattamento tariffario e fiscale delle forniture di energia elettrica temporanee a carattere straordinario
effettuate alle "Pro Loco"

Ci riferiamo alla stimata vostra del 10 Dicembre 1985, diretta al Ministero delle Finanze e all’Enel per conoscenza, con la quale chiedete per le forniture di energia elettrica temporanee a carattere straordinario effettuate alle pro loco lo stesso trattamento praticato alle forniture di energia elettrica per gli spettacoli viaggianti.

Per quanto riguarda l'assunzione di 6 ore giornaliere quale periodo di utilizzazione della potenza messa a disposizione degli utenti, il Ministero delle Finanze, con circolare del 23 luglio1986, Div. X, Prot. n° 1912, ha manifestato di non avere nulla in contrario all'accoglimento dell'istanza "purchè i criteri della circolare del 29 luglio 1975, Prot. 4270/X, relativa agli spettacoli viaggianti, possano essere assimilati a quelli relativi alle utenze delle Pro Loco."

E' fatta salva, ovviamente, la possibilità di concordare con l'UTIF competente, per particolari manifestazioni di cui è nota la durata, periodi di utilizzazione maggiori.

Tenuto conto del citato parere del Ministero delle Finanze l' E.N.E.L. comunica l'accordo a fissare in 6 ore giornaliere l'utilizzazione della potenza messa a disposizione delle utenze delle Pro Loco, limitatamente a quelle attività assimilabili, per precarietà delle installazioni, per durata e caratteristiche delle forniture, a quelle degli spettacoli viaggianti, anche ai fini tariffari.

Per quanto riguarda gli allacciamenti di installazioni mobili o precarie esse vengono effettuate alle condizioni previste per tali installazioni, mentre, per quanto riguarda il trattamento tariffario delle forniture, sarà applicato quanto stabilito dai Provvedimenti CIP in vigore, ai quali l'E.N.E.L., si attiene scrupolosamente, anche al fine di assicurare la parità di trattamento di tutti gli utenti a parità di servizio prestato.

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